GUIDA AL REFERENDUM
Seconda parte

Con la immaginaria nave su cui ci siamo imbarcati per questa gita nei porti dove sono in bella mostra gli argomenti del referendum, facciamo una sosta per la seconda tappa del nostro viaggio, sordi ai richiami delle sirene di Ulisse che attraverso i media ci vorrebbero confondere, rammentando brevemente da dove siamo partiti. Nella prima “puntata” ci siamo soffermati principalmente su come cambierebbe la produzione delle leggi, poiché dalle attuali funzioni legislative che accomunano Camera e Senato si giungerebbe ad un Senato profondamente modificato, con funzioni diverse da quelle della Camera. Difatti, il Senato subirebbe innanzi tutto uno smagrimento corposo in termini di eletti e, composto principalmente da rappresentanti delle autonomie locali, non avrebbe poteri di veto sull’iter parlamentare delle leggi ordinarie che, pertanto, dovrebbero giovarsi di tempi di approvazione assai ridotti. Corollario di questo cambiamento è l’inevitabile modifica di una serie di altre norme che attualmente prevedono il coinvolgimento del Senato in ulteriori attività. Ai nostri fini non si tratta di qualcosa su cui valga la pena soffermarci, poiché si tratta di sub-previsioni consistenti in un mero raccordo tecnico, tanto necessario quanto poco interessante ai fini di un dibattito, sicché possiamo sfrondare molte questioni e concentrarci su altro.
Ed ecco la nostra nave che pertanto si accosta a un altro approdo cui val la pena lanciare gli ormeggi: l’art. 64 della Costituzione, per il quale la riforma prevede alcune integrazioni che hanno lo scopo di rafforzare diritti, obblighi ed efficienza dei membri del Parlamento e del Governo. Difatti si prevede che:
1)i regolamenti delle Camere dovranno garantire i diritti delle minoranze e, per la Camera dei Deputati (quindi non per il Senato, viste le modifiche per funzioni e composizione), il regolamento dovrà disciplinare lo Statuto delle opposizioni;
2)I membri del Governo avranno diritto e, se sarà loro richiesto, obbligo di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono (così si eviterà la paludosa vexata quaestio sul fatto che i membri del Governo non eletti possano o meno presiedere alla sedute parlamentari), instaurandosi quindi un vero e proprio diritto/obbligo in capo ai ministri;
3)altra modifica che produce l’eco di una bastonata sulla capoccia vuota dei possibili parlamentari parassiti/assenteisti: si prevede l’obbligo a carico degli Onorevoli di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni, e ciò aprirà la strada alla creazione di norme di rango secondario che prevederanno pene per chi contravviene (sarà forse per questa specifica norma che molti politici sono per il “no”?).
Bene, abbiamo il tempo per mollare gli ormeggi e subito attraccare per fare un’altra tappa su un aspetto non secondario della possibile riforma. È utile una breve premessa: attualmente una legge viene prima promulgata, producendo naturalmente tutti i suoi effetti sui rapporti giuridici tra i cittadini e tra i cittadini e lo Stato, ma poi, a distanza anche di molti anni, tale legge (o anche una singola norma) può essere impugnata per la sua contrarietà ai precetti costituzionali e ritenuta quindi illegittima dalla Corte Costituzionale, cioè dal c.d. “Giudice delle Leggi”. Questo effetto è normalmente devastante perché provoca una congerie di conseguenze che si possono facilmente intuire. Al fine di limitare questi effetti perniciosi, la modifica prevista per gli articoli 73 e 134 della Costituzione attribuisce alla Corte Costituzionale una funzione di vaglio preventivo sulla legittimità. Difatti si prevede che, entro il termine di dieci giorni dalla approvazione di una legge (quindi prima della sua possibile promulgazione) sia la Camera dei Deputati che il Senato possano chiedere una pronuncia preventiva di legittimità costituzionale attraverso un ricorso motivato e promosso da almeno un quarto dei deputati o almeno un terzo dei senatori. La Corte Costituzionale, a sua volta, dovrà pronunziarsi entro trenta giorni durante i quali la legge non sarebbe comunque promulgata. Insomma, si saprebbe prima se una legge è rispettosa della Costituzione e, se ciò non risulta, nemmeno vedrebbe la luce. L’uovo di Colombo. Come va? Stanchi? Va bene, torniamo nel nostro porto sicuro a rilassarci e a far visita alla cambusa, così saremo pronti e arzilli per la prossima uscita. Come detto, a conclusione del nostro viaggio, ci spenderemo per esporre criticamente le ragioni del “si” e quelle del “no”. Per ora buon riposo.
Lascia un commento
NB: I commenti vengono approvati dalla redazione e in seguito pubblicati sul giornale, la tua email non verrà pubblicata.