La Corte costituzionale ha stabilito che la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie non è fondata, ma ha considerato illegittime alcune specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Questo è stato reso noto dalla Consulta, in attesa del deposito della sentenza.
Principi Fondamentali e Sussidiarietà
I giudici della Consulta hanno sottolineato che la forma di Stato riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle Regioni e alla possibilità di ottenere particolari forme di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le Regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, e dell’equilibrio di bilancio. Pertanto, la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire in funzione del bene comune e della tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione. È il principio di sussidiarietà che regola questa distribuzione tra Stato e regioni.
Limitazioni e Illegittimità
La Corte ha ritenuto incostituzionale la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie. La devoluzione deve riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e deve essere giustificata alla luce del principio di sussidiarietà.
Inoltre, la Corte ha contestato il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), priva di criteri direttivi adeguati, limitando così il ruolo del Parlamento e conferendo eccessivo potere al Governo. Anche la previsione di utilizzare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) per l’aggiornamento dei Lep è stata considerata incostituzionale.
La Corte ha ritenuto incostituzionale la possibilità di modificare le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali con decreto interministeriale, in quanto tale previsione potrebbe premiare regioni inefficienti.
Solidarietà e Unità della Repubblica
La Corte ha giudicato incostituzionale l’estensione della legge sull’autonomia alle Regioni a statuto speciale, che devono seguire le procedure previste dai loro statuti speciali per ottenere maggiori forme di autonomia. La facoltatività del concorso agli obiettivi di finanza pubblica indebolisce i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica.
Criteri Interpretativi e Ruolo del Parlamento
La Corte ha fornito criteri interpretativi per garantire la costituzionalità di altre parti della legge. Ha sottolineato che l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non è riservata unicamente al Governo, e che la legge implica il potere di emendamento delle Camere. La limitazione della necessità di predeterminare i Lep ad alcune materie deve tenere conto dei diritti civili e sociali.
La Corte ha anche affermato che l’individuazione delle risorse destinate alle funzioni trasferite deve basarsi su costi e fabbisogni standard, e non sulla spesa storica. Infine, la clausola di invarianza finanziaria richiede che, al momento della conclusione dell’intesa, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica e degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Ue.
Conclusioni
La Consulta ha sottolineato che spetterà al Parlamento colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle Regioni, nel rispetto dei principi costituzionali, per assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte rimarrà competente a valutare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione.