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Busta paga,ecco il decreto sul cuneo fiscale (Altre News)

Busta paga, ecco il decreto sul cuneo fiscale

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Il decreto sul taglio del cuneo fiscale “è pronto” e dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale “già domani”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ’L’aria che tira’ su La7. Nel ricordare che la misura, da luglio, aumenta i soldi in busta paga a 4 milioni e 200mila dipendenti, il ministro rileva: “Un intervento limitato ma non indifferente”.

“Non intendiamo aumentare l’Iva” sottolinea poi il ministro. “Sulla questione dell’Iva ci sono due aspetti diversi: uno è la rimodulazione interna, e ci sono dei prodotti che meriterebbero aliquote più basse, come abbiamo fatto in manovra per gli assorbenti green, quindi ci sono spazi per rendere l’Iva più equa. Altro invece è decidere se spostare il carico fiscale sull’Iva e non vogliamo concentrarci su questo aspetto” spiega Gualtieri. Che ribadisce: “Quota 100 non può essere prolungata”.

Nell’osservare che la misura è progettata da chi l’ha voluta, “con una scadenza come lo yogurt”, il ministro osserva che, alla fine dello schema, bisognerà “progettare un sistema equo ed equilibrato”.

Per quanto riguarda poi il Pil, “quest’anno sarà migliore dell’anno precedente” dice Gualtieri, in riferimento alle ultime stime Istat sul Pil che non erano “positive” ma riguardano lo scorso trimestre; quindi, “sono state influenzate da fattori congiunturali e stagionali” e “spero che il dato a fine anno sia migliore”.

Inoltre, quelle stime “fotografano quello che già sapevamo: il Paese fermo che non cresce da molto tempo, una produttività bassa e poi negli ultimi due anni si è fermato per colpa di tante cose, di fattori lungo e breve periodo”. In questo contesto, incalza, ha pesato “naturalmente l’incertezza” per “le frasi anti euro e il famoso conto del Papeete”. Conto che ora “abbiamo pagato” ma “è stato molto impegnativo”.

Milleproroghe, emendamento per assumere 1600 ricercatori

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’’Assicurare l’assunzione di 1.600 ricercatori’’. La misura è contenuta nella bozza di un emendamento al decreto legge milleproroghe, che dovrebbe essere presentato dal governo. La proposta emendativa, si legge nella relazione illustrativa, ’’mira a prorogare, per l’anno 2020 e per gli anni 2021 e 2022, le misure di sostegno per l’accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale’’.

Disoccupazione, cosa c’è da sapere sull’indennità

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Lavoratori dipendenti e parasubordinati, in caso di perdita involontaria dell’impiego, possono contare su un’indennità di disoccupazione. Si tratta, in parole semplici, di un assegno erogato dall’Inps durante i periodi non lavorati, che serve a sostenere il lavoratore privo di retribuzione.

L’ammontare dell’assegno dipende, per i lavoratori dipendenti non agricoli, dalla retribuzione imponibile del lavoratore degli ultimi 4 anni, mentre è determinato in modo differente per i lavoratori aventi diritto alla disoccupazione agricola e per i collaboratori, aventi diritto a un’indennità ancora diversa, la Dis-coll.

Quanto dura la disoccupazione – La durata -come evidenzia laleggerpertutti.it- è differente, sia in base all’indennità alla quale il lavoratore ha diritto, sia in base alla contribuzione che può far valere ai fini del sussidio. Procediamo dunque con ordine, e vediamo quanto durano le indennità Naspi, Dis-coll e disoccupazione agricola, e come si calcola il periodo di spettanza.

Come si calcola la durata della Naspi – La Naspi, che spetta ai lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione (escluse determinate categorie, come gli operai agricoli ed i dipendenti pubblici a tempo indeterminato) con almeno 30 giornate lavorate nell’anno e 13 settimane contribuite negli ultimi 4 anni, spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contributi negli ultimi 4 anni. In ogni caso, il sussidio non può essere erogato per un periodo superiore a 24 mesi, a prescindere dal periodo lavorato.

In particolare, per quanto riguarda il calcolo delle settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali, ossia a 206,23 euro alla settimana per il 2020.

Questa disposizione danneggia i lavoratori a tempo parziale con stipendi bassi, in quanto, ai fini della misura dell’assegno, l’imponibile Naspi va diviso per tutte le settimane di contribuzione, comprese quelle al di sotto del minimale; per determinare la durata, invece, queste settimane non contano. Ad ogni modo, la disposizione non si applica ai lavoratori domestici, agli operai agricoli e agli apprendisti.

Ai fini della durata della Naspi si considerano utili: i contributi previdenziali, comprensivi della quota disoccupazione (Ds, Aspi, Naspi), versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione previdenziale; i periodi di congedo parentale indennizzati in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati con l’Italia; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Sono, invece, considerati neutri (cioè devono essere “saltati” e si devono cercare ulteriori periodi precedenti, ai fini del quadriennio di osservazione) i contributi derivanti da periodi di: malattia e infortunio sul lavoro, nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro e nel rispetto del minimale retributivo; cassa integrazione straordinaria e ordinaria, con sospensione dell’attività a zero ore (Cig e Cigs a zero ore); assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità (Legge 104).

Per determinare la durata della Naspi, è necessario sottrarre, dalle settimane contribuite negli ultimi 4 anni, le settimane che hanno dato luogo ad una prestazione di disoccupazione (Naspi, Aspi, Mini Aspi, Dso, etc.).

Secondo la normativa, infatti, ai fini del calcolo della durata della Naspi non è possibile utilizzare le settimane che abbiano già dato luogo ad un sussidio di disoccupazione, con la conseguenza che queste settimane vanno decurtate, riducendo la durata massima potenziale del nuovo sussidio.

La Dis-coll è l’indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori parasubordinati in stato di disoccupazione (esclusi amministratori e componenti di collegi e commissioni, ed esclusi coloro che sono già pensionati o iscritti presso altre gestioni di previdenza obbligatoria, assoggettati all’aliquota ridotta al 24%), che possono fare valere almeno un mese di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione della collaborazione sino alla cessazione stessa.

La Dis-coll ha una durata pari alla metà dei mesi contribuiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la fine del rapporto di collaborazione e il termine del rapporto stesso. In ogni caso, il sussidio non può essere erogato per un periodo superiore a 6 mesi, a prescindere dal periodo lavorato.

Non sono contati i periodi che hanno già dato luogo al riconoscimento di una prestazione di disoccupazione. Se la prestazione è stata ricevuta solo parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di Dis-coll non vengono considerati, per quanto riguarda il calcolo della durata, un numero di mesi di contributi pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti. I contributi accreditati sono riconosciuti in rapporto al minimale vigente presso la gestione Commercianti.

La durata della disoccupazione agricola, spettante agli operai a tempo indeterminato o determinato in possesso di specifici requisiti, cambia in base alla tipologia, ordinaria o speciale: la durata dell’indennità ordinaria ammonta a un numero di giornate pari a quelle lavorate, nei limiti del parametro annuo di 365 giorni; la durata dell’indennità speciale ammonta al numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

Dal monopattino elettrico al sushi take away, nuovo paniere Istat

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Automobili elettriche e ibride-elettriche, sia nuove che usate; monopattino elettrico, nel segmento di consumo riguardante le biciclette; Sushi take away, che arricchisce il segmento Fast food e servizi di ristorazione take away; Consegna pasti a domicilio. Sono questi i nuovi prodotti entrati nel paniere Istat utilizzato per gli indici dei prezzi al consumo.

Ma non solo. Anche servizio di barba e baffi che si affianca al taglio capelli uomo nel segmento di consumo Servizi di parrucchiere per uomo e bambino; apparecchi acustici retroauricolari e intraauricolari che permettono anche di coprire la sottoclasse degli Apparecchi acustici, prevista dalla classificazione Ecoicop; trattamenti estetici per uomo che arricchiscono il segmento relativo ai trattamenti di bellezza.

Tra i prodotti entrati per migliorare la rappresentatività del paniere ci sono anche lavatura e stiratura camicia, nel segmento dei servizi di lavanderia abiti; applicazione smalto semipermanente, che integra il segmento relativo ai Trattamenti di bellezza.

Nel 2020 sono 1.681 i prodotti elementari che compongono il paniere utilizzato per gli indici dei prezzi al consumo Nic e Foi, raggruppati in 993 prodotti e 410 aggregati di prodotto (nel 2019 1.507 prodotti elementari, articolati in 922 prodotti e 407 aggregati di prodotto). Il paniere 2020 per l’Ipca comprende 1.700 prodotti elementari, raggruppati in 1.012 prodotti e 414 aggregati di prodotto (nel 2019 i prodotti elementari erano 1.524, i prodotti 914 e gli aggregati di prodotto 411).

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5 Febbraio 2020