All’interno di una separazione giudiziale o nei processi di divorzio in cui si chiede l’affidamento della prole o la revisione del diritto di visita spesso, i genitori trovano all’interno di una consulenza tecnica d’ufficio ove viene nominato un C. T. U., un professionista che lavora al fianco del Giudice (art.61 del Codice di Procedura Civile) e si ha l’esigenza di nominare un proprio consulente, il C. T. P.
A volte può essere una delle parti a chiedere che venga disposta una consulenza tecnica d’ufficio, per fare in modo che vengano alla luce le difficoltà, le risorse o la valutazione dello stato psicologico dei minori in causa.
Il C. T. U. è un professionista con valida esperienza, iscritto all’Albo di appartenenza della categoria in cui opera.
Egli viene chiamato a rispondere a dei quesiti posti dal Giudice, fornendo delle valutazioni tecniche-psicologiche circa le competenze genitoriali, il benessere psicologico dei componenti del nucleo familiare e le dinamiche relazionali che vi sono tra loro.
La consulenza che dovrà andare ad espletare dura 90 giorni, poi egli dovrà inviare la bozza peritale ai legali i quali avranno 15 giorni per effettuare le note di osservazione al C. T. U. ed egli dovrà rispondere e depositare direttamente al Magistrato.
Ai sensi dell’art. 201 c.p.c., il Magistrato, dopo aver nominato il consulente tecnico indica alle parti un termine entro cui possono nominare un proprio consulente tecnico, ovvero un C. T. P.
Il ruolo del CTP, Consulente Tecnico di Parte, invece è quello di prestare la propria opera di consulenza, per il padre o per la madre; anche questo professionista, con validata esperienza e formazione, è iscritto all’Albo di appartenenza della categoria in cui opera.
Il compito del C. T. P. è quello di affiancare il C. T. U. all’interno delle operazioni peritali, al fine di sostenere o contestare le osservazioni da lui prodotte e lavorare sulle criticità del genitore per cui lavora.
Egli dovrà effettuare le note alla bozza peritale che i legali invieranno al C. T. U.
Il Consulente tecnico d’ufficio riferisce al giudice e deve essere imparziale invece il consulente di parte fornisce la sua consulenza per sostenere la parte che rappresenta all’interno del procedimento.