Bada a come scrivi!
Esprimersi sui social

Le “fake news”, neologismo anglofilo che vorrebbe donare eleganza alla più cruda ed efficace espressione “bufale”, inondano il web e infestano soprattutto i social. Nella mente di chi le diffonde può esserci di tutto, dal fine goliardico a quello destabilizzante, se è bravo, sì che molti sostengono, ad esempio, che grazie alla sapiente regia russa sul web Trump sia diventato Presidente dello Stato più potente al mondo (in effetti nessuno riesce a spiegare in modo diverso e convincente il perché di questa iattura planetaria). Più in generale, l’accesso e la diffusione potenzialmente illimitati per esternare qualsiasi cosa su Internet creano nuovi modi di commettere reati, spesso senza che se ne abbia una effettiva consapevolezza.
Infatti, con una certa leggerezza, è facile ledere interessi e diritti di intere Comunità o di soggetti singoli, diffondendo notizie false o diffamatorie, perché vi è ancora l’inconscia sicurezza che, in fondo, un “click” riguardi la propria tastiera e una cerchia di amici virtualmente radunati come se fossimo allegramente al Bar dello Sport. Così troviamo di tutto, dalle ingiurie agli incitamenti alla violenza, sino alla commissione in diretta di reati, specie nell’ambito della pornografia che coinvolge minorenni. Senza dover esaminare questi casi estremi che riguardano in realtà delinquenti della peggiore risma e consapevoli di esser tali, il pericolo di incappare in problemi civili e penali interloquendo su internet investe ormai molti degli abitanti del globo su cui ci pregiamo di trascorrere la nostra esistenza. Sotto il profilo giuridico le questioni che riguardano la libertà di espressione sul web e i suoi limiti si pongono in modo complesso, sia perché il fenomeno è relativamente recente e sia perché regnano le più disparate discipline a livello internazionale.
Può darsi quindi che torni utile per i nostri lettori, almeno per quanto riguarda l’Italia, tenere a mente alcune precisazioni. Innanzi tutto va detto che le caratteristiche di immediata trasmissione e ricezione delle comunicazioni in Internet limitano la mediazione dello strumento con cui esse si manifestano, sicché il fenomeno della esternazione delle proprie opinioni, in generale, può dirsi tutelato a livello costituzionale grazie al fondamentale art. 21, dove è sancito che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Nella locuzione “ogni altro mezzo di diffusione” rientra certamente internet con le sue variegate forme di comunicazione. Anche l’art. 15 della Carta tutela la circolazione dei messaggi in rete, in quanto spesso riveste la forma tipica della libertà di corrispondenza. Queste disposizioni rendono sacro il diritto a comunicare, ma nulla dicono circa possibili limiti nelle modalità espressive di questo diritto, sicché dobbiamo cercarle altrove. Innanzi tutto possiamo richiamarci alle fonti di pari livello, storicamente calibrate sul diritto di cronaca ma che, per analogia, possono estendersi anche a chi usa internet per fini diversi da quello giornalistico.
In particolare, la manifestazione del pensiero non deve travalicare il diritto degli altri alla riservatezza (privacy) ed all’onorabilità di cui ciascuno gode, garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. Vi sono poi leggi di rango inferiore, che ad esempio impongono il segreto professionale a determinate figure (art. 220 c.p.p.). Ciò che però più deve interessare chi fa un uso “domestico” della rete e non ricopre cariche professionali che disciplinano in modo specifico anche come deve masticare un panino, è che scrivere sui social è equiparato, né più, né meno, a quanto si dice davanti al mondo intero. Per questo la Corte di Cassazione più volte ha ribadito alcuni semplici principi che è bene ricordare quando comunichiamo con chiunque. Rivolgersi con epiteti ingiuriosi direttamente nei confronti del nostro singolo interlocutore è chiaramente un reato, e questo è istintivamente comprensibile anche per chi, ad esempio, “chatta” nervosamente con il fidanzato che ha deciso di mollare e che tanto contento di questo non è. I guai maggiori, però, di solito nascono dalla diffamazione, cioè dalle offese alla reputazione di qualcuno alla presenza di più persone, comportamento punito dall’art. 595 del codice penale. Orbene, la Corte di Cassazione ritiene, a conferma di come pian pianino scrivere sui social inizi ad essere sottoposto alle stesse regole che riguardano i giornalisti, non solo che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet (ad esempio: Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741; 4 aprile 2008 n. 16262; 16 luglio 2010 n. 35511; 28 ottobre 2011 n. 44126), ma che tale situazione configuri anche l’ipotesi più aggravata del terzo comma, e cioè quella astrattamente prevista per chi usa il mezzo della stampa (Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012).
Naturalmente tutto ciò può dar vita anche a riflessi di natura risarcitoria se viene provato il danno. Siamo tutti avvisati, dunque, e sarà quindi meglio esprimersi sui social usando il buon senso o, ancor prima, semplicemente un po’ di educazione, in modo da esser felici osservando i Tribunali dal di fuori. N.D.
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