CONFISCA LIBERA
Chiarezze e contraddizioni dalla CEDU

“La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è subordinato alla constatazione di un reato né, a fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale reato”. Con questa precisazione, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 19 marzo 2020 - Causa C-234/18, ha ribadito un concetto su cui il dibattito è sempre molto vivace nei vari ordinamenti Nazionali, e cioè se un provvedimento ablativo così devastante per il patrimonio del cittadino, qual’è quello della confisca, cioè la definitiva apprensione di un qualsiasi bene di un privato da parte dello Stato (che purtroppo nella gran parte dei casi non sa o non può gestirlo, diventando rottame e costo per la collettività) debba essere considerata quale sanzione che presuppone un accertamento positivo di carattere penale in capo a chi la patisce. La Corte chiarisce che il diritto dell’Unione consente agli Stati membri di legiferare per una confisca che prescinda da accertamenti penali. Il dictum prende spunto dal caso di un alto funzionario di una Banca bulgara che, accusato in sede penale di aver indotto terze persone a sottrarre fondi dell’Istituto, era stato attinto da un provvedimento di confisca all’esito di un giudizio civile che in parallelo era stato attivato dalla Commissione per la lotta alla corruzione. La sentenza civile aveva accertato la responsabilità del funzionario senza che il Giudice penale si fosse pronunciato in via definitiva. Il chiarimento della CEDU lascia aperta una problematica infinita interna ai vari Paesi circa la collocazione della confisca nelle varie branche del diritto, alla luce dei precetti di ogni singola Costituzione, così come resta acceso il tema dei rapporti tra i provvedimenti che possono divergere, per una stessa condotta, in ambito civile, penale, amministrativo o tributario. Che ne sarà del patrimonio confiscato in sede civile al funzionario se, ad esempio, questi fosse assolto in sede penale dall’accusa per non aver commesso quello stesso fatto che il Giudice civile ha invece ritenuto certo?
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