COOKIE E PAYWALL ANCHE NELL’EDITORIA
Al vaglio dal garante della privacy
Il Garante della Privacy ha recentemente accesso i riflettori sui contenuti riservati alla sottoscrizione di un abbonamento (i cosiddetti paywall) e sui cookies dei siti di informazione per valutare il rispetto delle normative sulla tutela dei dati. Ma cosa sono e a che servono i cookie? Essi sono una sorta di “token identificativo” di brevi pacchetti di dati scambiati tra programmi in comunicazione fra loro. Ne esistono di vari tipi, a seconda del loro ciclo di vita, della loro provenienza o della loro finalità: come i cookie tecnici, che sono necessari per garantire lo scorrimento della pagina, la consultazione dei contenuti, l’erogazione del servizio; i cookie funzionali utili a favorire l’utilizzo efficace del sito da parte dell’utente, come ad esempio per tenere traccia della lingua scelta; ma tra i più conosciuti troviamo i cookie di profilazione e marketing, che vengono utilizzati per ipotizzare un “profilo” di navigazione dell’utente, in modo da poter proporre messaggi pubblicitari in linea al suo comportamento e interessi nella rete.
Tale “profilo” sarebbe anonimo e le informazioni raccolte tramite questi cookie non consentono di risalire all’identità dell’utente. Ed è proprio su quest’ultimo tipo di cookie che il Garante della Privacy ha deciso di far luce, dopo la presa d’iniziativa di molti giornali online e siti web che prevede il consenso all’installazione dei cookie da parte degli utenti in alternativa al classico obbligo di sottoscrizione dell’abbonamento per accedere ai contenuti. Infatti, dal 9 gennaio 2022, con l’introduzione del nuovo GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) europeo, si erano rese operative le linee guida per la privacy per la regolamentazione della cookie policy e dei cookie banner. Tra le novità introdotte a gennaio era stato invalidato l’uso dello scrolling, o della navigazione sui siti, come metodo per considerare automatico il consenso degli utenti al tracciamento dei propri dati, e della preselezione automatica dei cookie non necessari come i quelli di marketing sopracitati.
Inoltre, il Garante aveva indicato come non valido proprio il cookie wall, cioè il banner che impedisce l’accesso al sito se non sono accettati i cookie sulla profilazione. Non è vietato monetizzare un trattamento come la profilazione e l’invio di pubblicità personalizzata così come non è vietato condividere dati con dei partner per il medesimo scopo. Tuttavia, per farlo, devono comunque essere rispettati tutti i principi del GDPR e devono essere garantiti i diritti che sono inalienabili, indisponibili e che non possono certamente essere derogati con un solo clic. Infine, l’errore commesso dagli editori è stato proprio quello di chiedere un consenso cumulativo per diversi trattamenti, non informando adeguatamente gli utenti affinché possano esprimere un consenso informato e valido, ed hanno compreso la libertà di questo consenso ponendolo come obbligatorio.
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