CoVid 19

La responsabilità penale da contagio

Giustizia_1_2_2020.jpg

cms_16780/apertura.jpgIn questi tempi di grande apprensione per il Covid 19, alcune considerazioni di carattere giuridico possono alleviare l’angoscia attraverso una concentrazione non sul male che ciascuno sta patendo ma su quelle corrette reazioni sul piano legale che, siamo certi, saranno le tematiche che molti cittadini si porranno quando le urgenze del momento lasceranno il posto alla rabbia di chi sarà riuscito a scamparla. Questa tragedia planetaria ha provocato e provocherà danni, patrimoniali e non, a tutti e in modo più o meno grave, poiché anche chi non non patirà la malattia avrà comunque subito la compromissione dei propri diritti inerenti alla libertà e avrà patito danni sul lavoro, lo svilimento dei propri risparmi o non sarà riuscito a dare l’ultimo saluto ai propri cari. Penserà quindi a chi ha causato tutto questo, penserà se chi aveva la responsabilità di Governo nei vari Paesi e nelle radicazioni territoriali ha fatto tutto ciò che si poteva per attenuare gli effetti negativi del contagio, se vi sono state speculazioni, ruberie e arricchimenti illeciti. Inizieremo quindi un percorso che ci porterà ad affrontare molti temi e prenderemo spunti da provvedimenti del passato che nei vari Paesi hanno stabilito dei principi in grado di sollecitare ragionamenti e orientare possibili iniziative in ambito giudiziario, in tutti i settori del diritto. In questo primo cenno faremo un rapido sunto di ciò che può essere più attinente alla questione nel diritto interno italiano, in particolare prendendo spunto da quei casi che hanno sollevato molte polemiche e che hanno riguardato persone che sono andate via dalle zone fortemente contagiate per giungere in quelle dove il problema era meno evidente. Orbene, la responsabilità penale da contagio è regolata dall’art. 438 del codice, che prevede la pena dell’ergastolo a carico di chiunque cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, ricordando che chi è in grado di provare di aver ricevuto un danno da questi comportamenti è legittimato a costituirsi parte civile per ottenere un ristoro di natura economica. È intuitivo il perché della massima pena, ma ciò che più interessa ai nostri fini è l’analisi del fattore psicologico, per comprendere se un soggetto che si comporta in questo modo, provocando un effettivo contagio, va sanzionato sul piano penale. Ebbene, la norma in parola impone che l’elemento soggettivo debba consistere nel dolo, cioè nella intenzione, ma per costante orientamento si richiede quello nella forma lieve, definito “eventuale”. In sintesi, il dolo eventuale corrisponde all’atteggiamento di chi, pur non avendo intenzione specifica di contagiare, sa bene che il suo comportamento con tutta probabilità produrrà quell’evento e lo adotta ugualmente, poiché evidentemente vuole ottenere un qualche diverso vantaggio personale “a tutti i costi”. Nel nostro caso, questo atteggiamento sarebbe quello di chi, consapevole di essere contagiato, in barba a consigli o a più rigorosi imposizioni di norme, raggiunge una zona dove il contagio non c’è e provoca altri contagi che pure non vorrebbe. Questa precisazione è importante per distinguere invece l’atteggiamento di chi, ignorando di essere infetto ma pur sapendo di non poter essere certo del suo stato di “sano”, magari perché non si è sottoposto ad adeguati controlli e/o analisi, accetta il rischio di essere un veicolo di una infezione grave recandosi da una zona infetta ad una che lo è meno. Questo secondo atteggiamento è definito dai giuristi “colpa con previsione”, poiché non ha voluto l’evento ma lo ha provocato con la propria negligenza. Ne deriva, quindi, che il soggetto che agisce in questo stato d’animo non potrà essere giudicato colpevole del reato di cui stiamo parlando, perché il reato è di natura dolosa e non colposa. D’altra parte, però, ciò non significa che l’autore di questo fatto non rischi nulla, dato che il suo comportamento, essendo consistito nella violazione di norme di prudenza e perizia, è fonte di responsabilità civile e i danneggiati potranno rifarsi sul suo patrimonio con le azioni risarcitorie in sede civilistica, secondo le previsioni in tema di responsabilità aquiliana (da “lex Aquilia de damno”, in Diritto Romano). Significativa in argomento, sebbene riferita ad altro tipo di questione, è una sentenza di qualche anno fa, precisamente la n. 14663 del 2018 della Corte di Cassazione, che vi proponiamo. Dunque, per la morale di chiusura, chi in questo periodo non resta a casa è bene che sappia quali potrebbero essere le conseguenze dei suoi gesti.

Nicola D’Agostino

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