Credito di imposta beni strumentali
Bonus per gli investimenti in macchinari nuovi.
Bonus per gli investimenti in macchinari nuovi.
Il decreto crescita ha introdotto un credito di imposta pari al 15% delle spese sostenute, dal 30.08.2014 al 30.06.2015, per acquistare beni strumentali nuovi.
Il credito di imposta spetta sulla quota eccedente la media degli investimenti in macchinari effettuati negli ultimi cinque anni, con esclusione dell’esercizio in cui l’investimento è stato maggiore.
L’incentivo spetta a tutti i titolare di reddito di impresa (ditte individuali, società di persone e di capitali, cooperative e stabili organizzazioni), anche se neo-costituite o con attività di impresa inferiore ai cinque anni, che acquisiscono con qualsiasi modalità (proprietà o leasing) beni strumentali inquadrabili nella divisione 28 della tabella ATECO e di importo superiore a 10 mila euro.
Per le nuove imprese, il credito di imposta è calcolato sull’intero importo degli investimenti in beni nuovi eseguiti nei periodi agevolati e sino al 30 giugno 2015.
Il 15% viene calcolato sulla differenza tra gli investimenti effettuati dal 30.08.2014 al 30.06.2015 e la media degli investimenti effettuati nei cinque anni precedenti. Nonostante ciò possono usufruire dell’agevolazione sia le imprese con età inferiore ai cinque anni e sia le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014.
Il computo della media deve così essere effettutato:
regola generale |
media degli investimenti dei cinque anni precedenti con esclusione dell’anno con l’investimento maggiore |
soggetti con meno di 5 anni di attività |
media degli investimenti dei periodi di imposta precedenti
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imprese costituite dopo il 25 giugno 2014 |
il credito di imposta si applica al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo |
Per quanto attiene i beni oggetto del credito, è importante precisare che sono agevolabili:
- gli investimenti in beni strumentali nuovi comprese nella divisione 28 della tabella ATECO,
- i componenti e le parti indispensabili per il funzionamento dei beni di cui sopra, anche se non rientranti nella divisione 28;
- i beni prodotti in economia o acquistati da terzi, che incorporino anche beni usati, solo se il costo di quest’ultimo non sia prevalente rispetto al costo complessivo;
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