GUIDA AL REFERENDUM

Quinta Parte

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Eccoci alla quinta tappa della nostra circumnavigazione delle immaginarie isole che sono gli argomenti del referendum. Referendum che, salvo improbabili rinvii dovuti alle tragedie causate da un terremoto che ormai è un demone deciso a tormentare sine die vittime innocenti, si celebrerà il quattro Dicembre prossimo, quindi con anticipo sufficiente a spedire auguri natalizi beffardi all’indirizzo dei fautori del quesito che risulterà soccombente. Tranquilli, però, perché chi perderà troverà lo stesso un modo per tirar fuori dall’esito qualche elemento positivo per la sua posizione. In Italia si è soliti fare così e chi perde si presenta comunque come un vincitore o giù di lì. Tutti figli di Cicerone e quindi, tra equilibrismi dialettici e retorica sopraffina, nessuno si dimettetra i politici, mentre i perdenti tra i comuni mortali potranno tirarsi fuori dalla gogna a cui saranno sottoposti dai loro antagonisti gustando tutti insieme un caldo caffè al bar dello sport. Ma questa è un’altra storia ed è meglio tornare a noi, prima di perdere la rotta pensando troppo ad altri approdi della mente.

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Abbiamo appena lasciato dietro di noi l’iceberg costituito dall’art. 117 che prevede una profonda riforma nei rapporti tra Stato e Regioni. Gli articoli che seguono, sino al 133, riguardano gli Enti locali e prevedono vari aggiustamenti. Rapidamente notiamo le principali novità, naturalmente tralasciando ciò che di ogni singolo articolo non sarebbe modificato. L’art. 118 riformato codificherebbe in modo preciso l’onere a carico degli enti locali di assicurare semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa in base a criteri di efficienza e di responsabilità. In aggiunta è prevista la coordinazione tra Stato e Regioni in materia paesaggistica e non solo più sui beni culturali. Con la modifica all’art 119 si prevede una aggiunta a quanto già esiste in riferimento alle risorse derivanti dagli enti locali, le quali sarebbero impiegate per le funzioni pubbliche degli stessi sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovo condizioni di efficienza (perifrasi per ribadire che chi è efficiente può spendere più facilmente per gli scopi istituzionali).

cms_4846/foto_3.jpegCon l’art. 120 il Governo, laddove intendesse sostituirsi nelle funzioni ad un ente locale che abbia violato una norma o un trattato internazionale, o perché ciò dipenda dalla esigenza di garantire ’incolumità, sicurezza pubblica, tutela dell’unità giuridica e economica, si farebbe carico di sentire il parere del Senato riformato, il quale si dovrà esprimere entro quindici giorni dalla richiesta. Al Governo sarebbe inoltre delegato il compito di stabilire i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni, quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente.

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L’art. 122 vedrebbe arricchirsi l’ultimo comma con la previsione di un limite massimo agli stipendi dei componenti della giunta regionale, corrispondente a quanto previsto per un sindaco di un comune capoluogo di Regione. Si prevede altresì che una legge statale regoli i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza regionale. Ancora, con la modifica all’articolo 126, lo scioglimento per Decreto del Presidente della Repubblica dei Consigli Regionali o la rimozionedei Presidenti delle Giunte che compissero atti contro la Costituzione o gravi violazioni di legge, dovrà essere adottato non più previo parere di una Commissione parlamentare, bensì con parere del Senato della Repubblica. Terminati gli articoli che riguardano gli Enti locali, si prevede poi la modifica dell’art. 135, che in generale riguarda la composizione dei Giudici della Corte Costituzionale e che, nel particolare, subirebbe la modifica relativa ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica (c.d. impeachment). Tale modifica si renderebbe necessaria in quanto attualmente è previsto che a decidere in merito siano anche sedici membri aggregati, tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore. Ora, poiché il Senato non sarebbe più eletto direttamente dai cittadini, questa disposizione, così com’è adesso, non potrebbe funzionare e pertanto si prevede semplicemente che i Giudici aggregati siano sorteggiati tra i cittadini eleggibili come Deputati, con l’effetto pratico di abbassare anche l’età per diventare giudice aggregato alla Corte costituzionale, dato che per diventare deputato l’età minima è di venticinque anni (mentre oggi, per diventare Senatore, bisogna averne quaranta).Sempre in questo articolo si prevede di eliminare la convocazione della seduta comune per eleggerecinque giudici dinomina parlamentare, poiché ognuna delle Camere li eleggerà per proprio conto, in numero di tre per la Camera dei Deputati e due per il Senato. Troppe virate, e così io stesso, che mi sono arrogato il ruolo di comandante di una nave di fantasia, inizio ad avere il mal di mare. Figuriamoci voi. A presto, allora, per l’ultima escursione prima di trarne un po’ di conclusioni e commenti. Al vetriolo, naturalmente.

Nicola D’Agostino

Tags: referendum, 4 dicembre

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