IL CONDOMINIO NON È "CONSUMATORE"
LA CGUE PRECISA: STATI POSSONO ESTENDERE GARANZIE

Continuiamo la nostra rubrica sulla scia delle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, da non confondere con la CEDU). Si tratta di un provvedimento emesso nella causa C-329/19 (Condominio di Milano) e rappresenta una importante conferma, a distanza di pochi mesi, circa i dubbi di un Giudice Italiano che, riguardo a un Ente decisamente ibrido come il Condominio, rappresentato dall’Amministratore, ha chiesto di chiarire se questi debba debba considerarsi alla stregua di un “consumatore”, al fine di estendergli le particolari tutele previste dalla Direttiva 93/13, recepita dall’Itala con il decreto legislativo 206/2005. Le conseguenze sono notevoli, specie in tema di contratti per garantire le utenze, dove si annidano le più insidiose clausole vessatorie per la parte costretta ad accettare i formulari predisposti dal gestore e che, in base alle norme che regolano i contratti tra “Professionista” e “Consumatore”, in gran parte sono da ritenersi nulle o inefficaci. Orbene, la Corte chiarisce che a suo avviso il Condominio in quanto tale non può considerarsi una persona fisica e quindi non gli è direttamente applicabile la particolare disciplina sul consumo riservata ai privati cittadini dalla Direttiva richiamata. Tuttavia, la stessa Corte tiene a precisare che se uno Stato membro ritiene di estendere anche a soggetti diversi dalle persone fisiche questa maggior tutela, lo può fare perché ciò non è vietato dalla norma Comunitaria. Sicché, nel nostro caso, poiché l’orientamento generale dei Giudici Italiani è quello di ritenere il Condominio di edifici alla stregua di un soggetto assai affine al singolo privato, ecco che molti Amministratori italiani (e molti proprietari di unità immobiliari) potranno continuare a godere della tutela più favorevole. Il caso in questione riguarda la previsione di tassi di mora elevati per il pagamento in ritardo delle bollette emesse a fronte del consumo di energia termica, inserita nel contratto unilateralmente dal gestore; il Tribunale di Milano, prima di decidere, ha chiesto alla CGUE di esprimersi in merito. Prevedibilmente, pertanto, il Tribunale di Milano si rifarà all’orientamento interno consolidato, implicitamente ritenuto corretto dalla Corte con sede a Lussemburgo, e darà ragione al Condominio che contesta il calcolo esoso, pur previsto dal contratto. Giusta, sebbene con venature salomoniche, appare la decisione che vi proponiamo.
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