IL CONSULENTE DI PARTE NELLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

Nelle cause di separazione ed affidamento del minore

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cms_29414/1.jpgChe ruolo svolge il consulente di parte nella consulenza tecnica d’ufficio nelle cause di separazione e di affidamento del minore?

Ne parla in questo articolo la dott.ssa Alessia Micoli, psicologa criminologa in molti nelle procure e tribunali. (A.G.)

Le separazioni giudiziali sono in forte aumento e con esse anche le C. T. U. ; quindi sono molti i professionisti che vengono nominati come consulenti.

Il ruolo del consulente di parte, C. T. P., è poco conosciuto, nonostante molto richiesto nelle cause di separazione.

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Egli è un libero professionista, iscritto all’Albo di appartenenza della categoria in cui lavora, e svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti in causa.

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L’articolo 61 del Codice di Procedura Civile, che disciplina l’operato della figura professionale del Consulente Tecnico d’Ufficio, nello specifico evidenzia che “quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”.

Questo professionista viene nominato dalla parte, art. 201 del Codice di Procedura Civile, ed il termine viene definito dal Giudice, di solito è prima dell’inizio delle operazioni peritali.

Il C. T. P. partecipa a tutte le operazioni peritali fissate dal consulente d’Ufficio, C. T. U., art. 194 c. p. c. ed attende la bozza della relazione del C. T. U. e ne effettua le critiche e le osservazioni nei tempi definiti dal Magistrato.

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Il suo ruolo è molto delicato e si concretizza nel di vigilare su tutte le operazioni peritali che vengono espletate, ovvero negli incontri di coppia, negli incontri individuali, nelle visite domiciliari, negli incontri con le scuole e con i Servizi Sociali (laddove vi siano).

Mentre negli incontri di osservazione dei minori egli non presenzia per evitare di turbare il clima del minore, anche se potrebbe partecipare, ma chiede di poter prendere visione delle registrazioni degli incontri.

Inoltre, non presenzia alla somministrazione dei test ma ne legge i protocolli assieme al Consulente del Magistrato.

cms_29414/0.jpgIl consulente di parte deve collaborare con il consulente del Magistrato, interagendo con il C. T. U., sensibilizzare la parte, egli non deve redigere un verbale ma può apportare un proprio contributo all’interno del C. T.U.

È molto importante nominare un proprio consulente, in quanto è un tecnico che può interagire con il C. T. U. ma allo stesso tempo deve lavorare per l’interesse supremo del minore o dei minori, deve sensibilizzare la propria parte nel comunicare in qualità di genitore con la controparte.

Il C. T. P. deve affiancare il C. T. U. sostenendo oppure criticando le osservazioni da lui fornite in base alle proprie conoscenze ed esperienze.

Alessia Micoli

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