INDENNIZZO A PASSEGGERI ANCHE PER GUASTI TECNICI
Problemi tecnici imprevisti non sono circostanze eccezionali

La Corte di Giustizia europea ha sentenziato che, se un volo viene annullato, il passeggero ha diritto all’indennizzo. Anche se la causa è un problema tecnico imprevisto. I “problemi tecnici imprevisti” non sono considerabili “circostanze eccezionali”. Quindi in caso di annullamento o grave ritardo di un volo in caso di guasto, i passeggeri hanno diritto, oltre che all’assistenza, ad una compensazione (da 250 a 600 euro a seconda della distanza).
La sentenza della Corte scaturisce dalla richiesta presentata dal Tribunale di Amsterdam e relativa al caso di una viaggiatrice che aveva la prenotazione di un biglietto aereo per un volo operato dalla KLM da Quito (Ecuador) ad Amsterdam (Paesi Bassi). L’aereo è però atterrato ad Amsterdam con 29 ore di ritardo. Secondo la KLM, il ritardo era dovuto a circostanze eccezionali, ovvero a una concomitanza di problemi: due pezzi erano difettosi, la pompa del carburante e l’unità idromeccanica. Tali pezzi, che non erano disponibili in loco, avrebbero dovuto essere trasportati in aereo da Amsterdam per essere poi montati nell’aereo.
Secondo la Corte "i problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire ’circostanze eccezionali’. Il guasto causato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi rappresenta un evento inaspettato ma rimane “intrinsecamente legato al sistema assai complesso di funzionamento dell’apparecchio, che il vettore aereo gestisce in condizioni, in particolare meteorologiche, spesso difficili, o addirittura estreme, fermo restando, inoltre, che nessun pezzo di un aeromobile è inalterabile. Pertanto, nell’ambito dell’attività di un vettore aereo, tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività e il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti.
Secondo la Corte quindi, i problemi tecnici possono rientrare in circostanze eccezionali ma “le circostanze che si accompagnano all’insorgere di tali problemi possono essere qualificate ‘eccezionali’ unicamente se sono collegate a un evento che non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugga, per natura o per origine, all’effettivo controllo di quest’ultimo.” I passeggeri quindi vanno compensati per tutti i casi, come quello della signora olandese, in cui il ritardo si è verificato per un guasto “connesso al funzionamento degli aerei”. La compagnia aerea ha comunque il diritto a rivalersi sul fornitore dei pezzi difettosi. Ma ai passeggeri che restano a terra spetta un indennizzo per il danno subito. “Amara” sentenza - per le ricadute sui costi e non solo - per le compagnie aeree, visto e considerato che in ballo, ad oggi, ci sono decine di cause in corso nei diversi Paesi.
Lascia un commento
NB: I commenti vengono approvati dalla redazione e in seguito pubblicati sul giornale, la tua email non verrà pubblicata.