LA VERITÀ SULL’AMORE. LE MADRI SURROGATE (I^PARTE)

Diventare genitore in un Paese straniero...Prospettive bioetiche, legali e sociali

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Interrogativi giuridici che devono tenere conto della domanda sociale. Noi che ci stiamo perdendo come famiglia e il desiderio delle “nuove” genitorialità.

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Le trasformazioni “dei legami” e dei vincoli affettivi di coppia e tra le generazioni, hanno investito le forme di convivenza in termini del ‘chi vive con chi’. Si assiste nel nuovo millennio ad una diminuzione delle strutture familiari e ad un aumento generalizzato di quelle che, sono definite ‘le nuove famiglie’ (convivenze, eterosessuali e omosessuali, famiglie monogenitore, famiglie ricostituite). Si tratta di modelli relazionali di recente affermazione, ‘modi’ nuovi di fare famiglia sia dal punto di vista delle regole e dei valori (convivere senza sposarsi, convivere in relazioni omosessuali), sia per l’emergere di nuove fasi nel ciclo di vita individuale e familiare o per il divenire più comune di fasi della vita un tempo meno diffuse (vivere da soli o sole in età anziana, in seguito ad una separazione, crescere in contesti familiari diversificati, famiglie monogenitore, famiglie ricostituite).

La definizione di nuovi bisogni emergenti abbraccia tanto i rapporti di filiazione, quanto i vulnus normativi rispetto alla non applicazione della norma e il pregiudizio sociale dal latino prae, "prima" e iudicium, "giudizio".

Il paradigma di oggi posto sotto questi assunti, dovrebbe tener conto né del ruolo genitoriale tradizionale, né di quello femminista o ancora maschilista, ma quello performativo.”

E’ esattamente come se dicessimo il potere ha deciso che “siamo tutti uguali": si sta compiendo così un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza.

La mancata formazione delle coscienze nella accettazione dell’altro come essere completo indipendentemente da ciò che la società riconosce rotto. La direzione dell’impostazione Gender è quella di negare il bisogno dell’altro per generare.

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Se il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero con maternità surrogata e il genitore d’intenzione costituisce violazione di regole importanti del diritto italiano, ciò è vero che, la norma porta a riflettere sulla intrinseca inumanità, e di quanto la non chiarezza a livello internazionale delle norme sia foriera di conseguenze negative per la componente dei singoli e per la società.

Quali sono dunque i contenuti essenziali? «Insegniamo la “teoria del genere”, tra i cui contenuti fondamentali c’è che, indipendentemente dal sesso biologico, si può e si deve essere liberi di scegliere il proprio orientamento sessuale e concentrarsi sul principio non “biologico” quanto quello dell’affettività.

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La tecnica della surrogazione di maternità è lecita in alcuni paesi e proibita in Italia; o meglio, normativamente in Italia abbiamo tutte le norme che in realtà inglobano quella che è la maternità surrogata, di contro però non vengono espresse esplicitamente per la presenza della dottrina ecclesiastica, secondo la quale, tale tecnica rappresenta un obiettivo fallimento nell’adempiere agli obblighi dell’amore materno, della fedeltà coniugale e della maternità responsabile, - come se - una coppia dello stesso genere, unita dal legame d’amore, da un progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, danneggiasse il diritto del bambino.

Non ci si può certamente fermare di fronte ad una costellazione familiare sempre più ricca di pronunce giurisdizionali, che – pur non potendo garantire un grado di certezza giuridica paragonabile a quello che deriverebbe da una previsione legislativa –dovrebbero iscriversi tuttavia in un più ampio processo culturale ed evitare un’operatività di fatto discriminante.


cms_24309/4.jpgOgni Stato ha, comunque, sul punto liberamente legiferato dettando discipline diverse. Come si analiticamente evidenzia, l’impianto assiologico posto alla base di alcune decisioni, indipendentemente dalla conformazione della coppia genitoriale e dai risultati della relazione genitoriale, viene ugualmente giustificato alla luce dell’interesse preminente del minore che, in questo ambito, assume contorni del tutto sfumati e una dimensione camaleontica, da adattare a qualsiasi tipologia di decisione.

Dopo il dibattito parlamentare sulla legge sulle unioni civili e la cosiddetta stepchild adoption, che avrebbe consentito anche alle coppie omosessuali di adottare il figlio del compagno, sono stati presentati in Parlamento due disegni di legge per vietare o regolamentare la gestazione per altri in Italia (Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 ).

E mentre nel nostro Paese si incrociano gli interrogativi e gli scontri etici e politici, l’indice di domanda relativo ai progetti di genitorialità altrui, si presenta già alle Istituzioni.

La diffusione del fenomeno comincia, infatti a porre per il Servizio Sociale, interrogativi giuridici che devono tenere conto della domanda sociale- il quale incardinato nelle funzioni, e seguendo pedissequamente il proprio codici deontologico, affronta il tema sotto il profilo di nuove strategie professionali e nuovi servizi di accompagnamento e supporto, del tutto sprovvisto di linee guida univoche.

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Questo sistema ha bisogno di procedure funzionali, che puniscano il pregiudizio, che si iscrivano nella cornice della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la quale, come previsto sancisce, all’articolo 3, il "divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro" e la Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176) la quale impegna gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, in particolare, il diritto dei bambini a non essere privati degli elementi costitutivi della loro identità (art. 8) e il diritto a essere protetti contro ogni forma di sfruttamento economico (art. 32).

La nostra Costituzione riconosce e tutela diritti umani fondamentali, in quanto connaturali e preesistenti. Si rileva, infatti, dal richiamo all’articolo 2 della Carta costituzionale: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo".

Pur senza affrontare, per adesso, controverse posizioni dettate dalla giurisprudenza, - si definisce utero in affitto o meglio, maternità surrogata- , la pratica di procreazione nella quale una donna accetta di affrontare la gestazione e il parto per altri.

Urgenti appaiono gli interventi legislativi che sostengano il riconoscimento, ancor più determinato, dei diritti umani in quanto patrimonio e conquista dell’umanità; supportino il riconoscimento e l’omogenea tutela negli ordinamenti nazionali e internazionali a fronte delle nuove esigenze e le opportunità poste dalla globalizzazione e dai profondi cambiamenti socio-culturali.

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Ci sono due forme di maternità surrogata o “gestazione per altri” (GPA): la Surrogazione gestazionale, che consiste nel trasferimento nell’utero della madre surrogata di embrioni formati con il seme del padre e della madre (o di donatori nel caso di sterilità di uno dei due). Questa forma viene utilizzata da donne che non possono sostenere una gravidanza. La Surrogazione tradizionale, in cui il seme del padre è utilizzato per fecondare la madre surrogata che è quindi anche la madre biologica del bambino (forma praticata da coppie omosessuali maschili).

La nascita di un bambino è un evento socioculturale oltre che biologico: infatti da una parte è fortemente regolamentato dal gruppo sociale e dalla cultura di appartenenza, dall’altra è rivelatore delle credenze e della simbologia su cui esso si fonda.

Questa riflessione non è, e non vuole essere, in nessun modo, una riflessione ideologica o di parte. Ha il fine però di riflettere e creare una ricognizione, di prendere in considerazione il tema della genitorialita’ in altre culture, che trova difficoltà di integrazione nella nostra realtà per solitudine, per desertificazione, barriere linguistiche o culturali, ma anche per una non adeguata preparazione da parte delle Autorità Giudiziarie, dei Servizi e professionisti del sociosanitario che di fatto, ad oggi, si trovano a dover comunque intervenire.

È un tema che intende rappresentare un monito fortissimo al legislatore, allorquando la Corte dichiara che, sulla materia «di grande complessità sistematica deve doverosamente cedere il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore».

cms_24309/7.jpgAncora una volta, è - il best interest of the child- nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani — il principio di superiore interesse del minore , il mantra della decisione ma che richiama anche questioni etiche e deontologiche, nonché interroga le policy e le Istituzioni coinvolte su come migliorare prassi e servizi in situazioni di complessità, che giustifichino l’ambiguità.

Fra le diverse variabili che determinano l’oggetto della riflessione è possibile individuare l’appartenenza di genere.

La prima immagine da sfatare riguarda il collegamento, ormai praticamente quasi assoluto nei dibattiti pubblici e privati, che chi usufruisce dell’utero in affitto è “gay”. Guai se la tendenza miope fosse questa senza minimamente capire la direzione e la portata di questi avvenimenti.

Continua

Valentina Farina

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