La modifica dell’art 44. In nome dell’Amore la Camera approvi!

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Sarà presentata oggi alla Camera la proposta di legge, in materia di adozioni, che prevede la modifica della 184/83 all’art. 44, che attualmente recita:

“1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

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2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi”.

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La prima firmataria Laura Ravetto, seguita da Gabriella Giammanco, entrambe appartenenti a Forza Italia, chiede che venga prevista l’adozione per tutti i single, modificando il comma 3 nella parte che consente a chi non è coniugato di adottare il minore solo se orfano.

Sono state diverse le proposte di legge avanzate nel corso degli anni, ultima quella del 2015 a firma delle deputate Marzano e Martelli che chiedevano una modifica volta a garantire al minore la possibilità di restare nella famiglia affidataria pur in assenza di requisiti (coppie conviventi da meno di tre anni o aspirante genitore single).

Ci auguriamo che l’attuale proposta sia accuratamente valutata nell’interesse del bambino che merita da parte del legislatore tutta l’attenzione possibile, non solo perché parte debole.

I bambini di oggi saranno gli uomini di domani ai quali la nostra generazione consegnerà le chiavi del Paese.

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Se cureremo la loro anima, oltre al loro corpo, come il bene più prezioso, li aiuteremo a diventare saggi.

Ci sono donne e uomini che, pur non essendo coniugati, sono in grado di crescere un minore, garantendogli amore, oltre a una vita dignitosa.

E l’amore è la prima condizione utile affinché un essere evolva nel modo più sano, trasformando il trauma della separazione dalla famiglia originaria.

Pensiamo all’istituto dell’affidamento. Sicuramente l’intento del legislatore era quello di tutelare il minore, quando l’ha introdotto.

La legge 4 maggio 1983, n. 184, si riferisce al “suo superiore interesse”.

Il carattere della temporaneità, coincidente con un periodo massimo di 24 mesi, è spesso causa però di un ulteriore trauma che si palesa nel momento della dichiarazione di adottabilità.

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In un numero elevato di casi l’allontanamento dalla famiglia di origine si risolve infatti negativamente.

La continuità dei legami affettivi che vengono ad instaurarsi tra il minore e la famiglia affidataria devono essere tutelati ed è nel superiore interesse del primo crescere in un ambiente che lo ami, a prescindere dal fatto che la famiglia sia composta da uno o due membri e a prescindere dal vincolo del matrimonio o della convivenza superiore ai tre anni.

C’è bisogno allora che la legge dia una veste giuridica a situazioni che, seppur esistenti, non sono tutelate.

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Se un single è stato giudicato idoneo all’affidamento, merita di essere considerato al momento dell’adozione, nella tutela di un diritto alla felicità che persone e soprattutto bambini devono avere in un Paese civile, anche se la Costituzione non lo prevede espressamente.

Silvia Girotti

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