Legge di Stabilità 2015

Sgravi contributivi sulle assunzioni

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Lo sai che la Legge di Stabilità 2015 ha previsto l’introduzione di un’agevolazione a favore delle assunzioni a tempo indeterminato?

L’agevolazione consiste nella dispensa dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei contributi INAIL, a carico del datore di lavoro.

L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.

Gli sgravi contributi sono concessi per le assunzioni, decorrenti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, di lavoratori inoccupati da almeno 6 mesi, ad eccezione delle assunzione di:

lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

lavoratori assunti, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, dallo stesso datore di lavoro o da società da esso controllata o ad esso collegata.

L’agevolazione si applica anche ai datori di lavoro del settore agricolo, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, di lavoratori non occupati a tempo indeterminato, nel 2014, o occupati a tempo determinato per un numero di giornate di lavoro inferiore a 250.

È importante segnalare che non sarà più possibile usufruire degli sgravi contributivi previsti dalla Legge 407/90, pertanto, per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 si applicheranno le misure previste dalla Legge di Stabilità 2015.

Cosa accadrà dal 1° gennaio 2015?

Ipotizziamo un’assunzione, settore commercio, effettuata a gennaio 2015 e calcoliamo l’incentivo spettante con la Legge di Stabilità 2015 e quello che sarebbe spettato con l’applicazione della Legge 407/90.

retribuzione lorda

20.000

imponibile contributivo

20.000

aliquota INPS a carico datore di lavoro

28,98%

quota INPS a carico datore di lavoro

(28.98% X 20.000) = 5.796

aliquota INAIL a carico datore di lavoro

16%

quota INAIL a carico datore di lavoro

(16% X 20.000) = 3.200

sgravio Legge di Stabilità 2015

sgravio annuo

5.796 (quota INPS)

sgravio triennale

(5.796 X 3) = 17.388

sgravio Legge 407/90 per datori di lavoro zone svantaggiate

sgravio annuo

(quota INPS + quota INAIL ) = 5.796+ 3.200 = 8.996

sgravio triennale

( 8.996 X 3 ) = 26.988

sgravio Legge 407/90 per datori di lavoro altre regioni

sgravio annuo

(50% quota INPS + 50% quota INAIL)= 2.898 + 1.600 = 4.498

sgravio triennale

(4.498 X 3) = 13.494

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, con la circolare n.17 del 29/01/2015, l’INPS ha illustrato l’incentivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015.

L’esonero contributivo spetta nei casi di assunzione di lavoratore:

inoccupato con contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti;

privo di impiego con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore del regime, con il datore di lavoro richiedente l’incentivo.

L’esonero è pari all’ammontare dei contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 su base annua, riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per la durata di 36 mesi dalla data di assunzione.

Sono ammesse all’agevolazione:

le assunzioni a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro ha intrattenuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo superiore a 6 mesi;

le trasformazioni di rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’incentivo non spetta per i contratti di:

apprendistato;

lavoro domestico;

intermittenti o a chiamata.

Massimo Favia

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