Legge di Stabilità 2015
Sgravi contributivi sulle assunzioni
Lo sai che la Legge di Stabilità 2015 ha previsto l’introduzione di un’agevolazione a favore delle assunzioni a tempo indeterminato?
L’agevolazione consiste nella dispensa dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei contributi INAIL, a carico del datore di lavoro.
L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.
Gli sgravi contributi sono concessi per le assunzioni, decorrenti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, di lavoratori inoccupati da almeno 6 mesi, ad eccezione delle assunzione di:
lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
lavoratori assunti, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, dallo stesso datore di lavoro o da società da esso controllata o ad esso collegata.
L’agevolazione si applica anche ai datori di lavoro del settore agricolo, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, di lavoratori non occupati a tempo indeterminato, nel 2014, o occupati a tempo determinato per un numero di giornate di lavoro inferiore a 250.
È importante segnalare che non sarà più possibile usufruire degli sgravi contributivi previsti dalla Legge 407/90, pertanto, per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 si applicheranno le misure previste dalla Legge di Stabilità 2015.
Cosa accadrà dal 1° gennaio 2015?
Ipotizziamo un’assunzione, settore commercio, effettuata a gennaio 2015 e calcoliamo l’incentivo spettante con la Legge di Stabilità 2015 e quello che sarebbe spettato con l’applicazione della Legge 407/90.
retribuzione lorda |
20.000 |
imponibile contributivo |
20.000 |
aliquota INPS a carico datore di lavoro |
28,98% |
quota INPS a carico datore di lavoro |
(28.98% X 20.000) = 5.796 |
aliquota INAIL a carico datore di lavoro |
16% |
quota INAIL a carico datore di lavoro |
(16% X 20.000) = 3.200 |
sgravio Legge di Stabilità 2015 |
|
sgravio annuo |
5.796 (quota INPS) |
sgravio triennale |
(5.796 X 3) = 17.388 |
sgravio Legge 407/90 per datori di lavoro zone svantaggiate |
|
sgravio annuo |
(quota INPS + quota INAIL ) = 5.796+ 3.200 = 8.996 |
sgravio triennale |
( 8.996 X 3 ) = 26.988 |
sgravio Legge 407/90 per datori di lavoro altre regioni |
|
sgravio annuo |
(50% quota INPS + 50% quota INAIL)= 2.898 + 1.600 = 4.498 |
sgravio triennale |
(4.498 X 3) = 13.494 |
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, con la circolare n.17 del 29/01/2015, l’INPS ha illustrato l’incentivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
L’esonero contributivo spetta nei casi di assunzione di lavoratore:
inoccupato con contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti;
privo di impiego con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore del regime, con il datore di lavoro richiedente l’incentivo.
L’esonero è pari all’ammontare dei contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 su base annua, riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per la durata di 36 mesi dalla data di assunzione.
Sono ammesse all’agevolazione:
le assunzioni a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro ha intrattenuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo superiore a 6 mesi;
le trasformazioni di rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’incentivo non spetta per i contratti di:
apprendistato;
lavoro domestico;
intermittenti o a chiamata.
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