Liti in aereo: il vettore non paga.

La Corte UE delimita la responsabilità delle Compagnie aeree

Giustizia_13_6_2020.jpg

cms_17885/apertura.jpgLitigi tra automobilisti o tra condomini sono all’ordine del giorno e danno vita a contenziosi che, sebbene abbiano infinite sfaccettature, rientrano in alcune categorie tipiche. Per gli automobilisti si tratta di giungere a determinare chi tra i litiganti abbia violato un qualche articolo del codice della strada in danno dell’altro, mentre i condomini se le danno di santa ragione dentro i Tribunali (ma spesso anche sui pianerottoli) perché c’è chi accusa qualcun altro di aver travalicato i confini del lecito usare il bene comune, di cui la pazienza né è una declinazione immateriale ma non per questo meno presente di un parcheggio o di un ascensore. Che succede, invece, se qualche scaramuccia avviene su un aereo, come sovente è capitato a molti di verificare? E in particolare chi risponde dei danni se le turbolenze di comportamento impediscano agli altri di vivere quelle fisiologiche di un viaggio programmato ma ritardato per placare i bollenti spiriti? La Corte UE è stata chiamata a pronunciarsi in argomento, in particolare sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Un passeggero aveva infatti subito un ritardo prolungato per colpa di un viaggiatore piantagrane e ne aveva scaricato la responsabilità sul vettore. La Corte è stata chiamata a circoscrivere questa responsabilità, giungendo a considerare il comportamento molesto una “circostanza eccezionale” in grado di interrompere il nesso causale tra la condotta del vettore e l’evento lesivo patito dal danneggiato. Tuttavia ha posto una serie di paletti a questa scriminante, sancendo che il vettore deve aver dimostrato di aver fatto davvero tutto il possibile per evitare l’evento. Il rigore nei confronti del vettore così diventa eccessivo, a nostro avviso, restando troppo sullo sfondo la responsabilità dell’autore materiale del fatto, che però potrebbe sempre rispondere del danno provocato in termini di rivalsa. Meglio però sarebbe prevedere specifiche sanzioni a carico dei molestatori di turno. Anche una sorta di “Daspo” provvisoria potrebbe servire allo scopo, essendo prevedibile che per i risarcimenti pagati dai vettori in simili casi ci rimettano in realtà sempre e comunque i passeggeri in termini di aumenti dei prezzi dei biglietti. Ecco la sentenza.

Nicola D’Agostino

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