MUTUI A TASSO VARIABILE CON CLAUSOLA “FLOOR”

La difesa legale dei diritti

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La clausola contrattuale floor rappresenta il limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere. Contrapposta alla clausola cap (ossia la clausola che prevede un limite percentuale al di sopra del quale gli interessi dovuti non possono salire) clausola floor presenta una funzione garantistica per l’istituto di credito. Essa, infatti, dovrebbe assicurare che gli interessi corrispettivi siano almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche nell’ipotesi in cui il parametro, in genere variabile e parametrato in base all’Euribor, di calcolo degli interessi fosse inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola floor.

Essendo la floor una clausola accessoria essa è sindacabile in base alla disciplina della vessatorietà ex art. 33 ss. c. cons.? Ho rivolto la domanda all’avv.to Damiano Marinelli, Presidente Associazione Legali Italiani e Presidente e Fondatore dell’ Unione Nazionale Consumatori Umbria.

cms_29045/2_1673748823.jpg“Relativamente ai mutui a tasso variabile con clausola “floor” la Corte di Appello di Milano ha dichiarato che la clausola è vessatoria.

La Corte di Appello di Milano con una recente sentenza del 06.09.22 ha stabilito che le clausole ” floor” ossia che stabiliscono una percentuale di tasso di interesse al di sotto del quale non si può scendere anche se il tasso Euribor diventa negativo, sono vessatorie e quindi illegittime.

Per tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto di mutuo variabile con questa clausola si apre la possibilità di ottenere un risarcimento commisurato tra il tasso di interesse versato e quello che avrebbero dovuto pagare.

L’ Euribor ha iniziato ad avere un tasso negativo nel 2015 per cui i mutui variabili interessati potrebbero riguardare il periodo dal 2015 in avanti.

La sentenza della Corte di Appello di Milano condanna il Banco Bpm spa alla restituzione ai propri clienti delle somme indebitamente percepite per l’applicazione della clausola in oggetto.

Altri istituti di credito potrebbero aver applicato la stessa clausola”.

Antonella Giordano

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