NUOVA LEGGE SUL CAPORALATO, STOP ALLA SCHIAVITU’ DEI LAVORATORI E DEI BRACCIANTI AGRICOLI

Il ddl contro il reato di caporalato diventa legge con 346 voti a favore e nessun contrario

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Lavoratori sfruttati, braccianti agricoli italiani ed extracomunitari impiegati nei campi, spesso con posti letto in abitazioni fatiscenti, container non areati, maleodoranti e in pessime condizioni igieniche. Il tutto per poche ore l’ora di paga e dieci ore di lavoro al giorno. Questo è lo sfruttamento dei lavoratori che, soprattutto al sud, prende il nome di lavoro nero e caporalato. Anzi, l’epicentro del maggior intreccio di sfruttamento, degrado e violenza continua a essere la Puglia e in particolare la campagna del Tavoliere. Migliaia di braccianti stranieri lavorano tutti sotto caporale. Sono i nuovi “suprastanti”, sui loro cellulari che d’estate diventano bollenti, a mediare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’agricoltura del ventunesimo secolo. Sono loro a fornire ai proprietari terrieri squadre di lavoro “disciplinate”, i cui membri accettano di lavorare per meno di venti euro al giorno. Alla schiavitù del ventunesimo secolo, lo Stato ha risposto in maniera netta e unita contro il caporalato con una nuova legge attesa da almeno cinque anni. Approvato lo scorso primo agosto dal senato, con il via libera definitivo di martedì da parte della camera (346 sì e nessun voto contro), il ddl contro il reato di caporalato diventa legge.

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Il provvedimento introduce pene non solo per il “caporale” ma anche per il datore di lavoro e le imprese che sfruttano il lavoratore: fino a sei anni di carcere (che possono arrivare fino ad otto se c’è violenza o minaccia) per chi commette il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Oltre al carcere, è punito anche con una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, che possono arrivare fino a 2.000 euro per ogni lavoratore se vi è l’aggravante della minaccia o violenza. Sono considerate aggravanti che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Dall’altro verso, invece, la pena è diminuita da un terzo a due terzi per chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Sono previsti, inoltre, indennizzi per le vittime. Per la prima volta si estende il Fondo Antitratta anche alle vittime del caporalato, questo perché le situazioni delle vittime del caporalato e delle vittime della tratta sono ritenute simili e spesso le stesse persone sfruttate nei lavori agricoli sono reclutate usando i mezzi illeciti tipici della tratta di esseri umani.

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Queste alcune delle novità più importanti contenute nel provvedimento che si compone di 12 articoli ed è stato promosso da cinque ministeri: Politiche agricole,Giustizia, Lavoro, Economia e Interno. Infine, la nuova legge sul caporalato presentata dai Ministeri del lavoro e delle Politiche sociali, delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell’Interno coinvolgerà tutti. Sarà stabilita con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni di terzo settore.

Mary Divella

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