RAYNAIR PERDE IL VOLO

Il Tribunale Ue respinge i ricorsi per le discriminazioni

Giustizia_22_2_2021.jpg

cms_21052/apertura.jpgL’emergenza covid impone deroghe a prassi e a principi in tutti i settori. A farne le spese sono anche le regole ordinarie che nella UE impongono di non agevolare compagnie aeree a seconda delle licenze nazionali possedute. In sintesi si tratta di quelle norme che stabiliscono che gli Stati non devono guardare la bandiera del vettore aereo quando legiferano in questo mercato, affinché non si creino squilibri nella concorrenza, assicurando così la più ampia scelta e completezza del servizio. A lamentarsi che ciò non sarebbe accaduto è stata la Raynair che, in ordine alla Svezia e alla Francia, si è lamentata per le misure di sostegno varate a favore delle compagnie che avessero licenze nazionali. La prima aveva infatti comunicato alla Commissione il rinvio degli obblighi di versamento tributari per tali Compagnie, mentre la Svezia aveva allargato le maglie per l’accesso alla garanzia dei prestiti. Queste misure, ha lamentato la Raynair, l’avrebbero danneggiata per l’alterazione delle condizioni in un libero mercato. Ma con le due sentenze oggi in esame ( T-238/20 e T-259/20) il Tribunale della UE ha ritenuto legittime e non discriminatorie tali misure. L’eccezionalità della emergenza Covid, infatti, consentirebbe di ritenere proporzionate le deroghe adottate che, pur agevolando alcune compagnie rispetto alle altre, lo farebbero perché sarebbero state queste le più duramente colpite dalla contrazione dei trasporti dovute al contagio. In aggiunta, lo scopo di tale “favor”, sarebbe quello di assicurare permanenza e stabilità di un servizio per i cittadini del Paese interessato dalla misura, non solo per i viaggi personali, ma anche per il trasporto delle merci. Ecco perché il possesso di una licenza nazionale per fruire di queste misure non sarebbe discriminatorio ma perfettamente in linea con l’emergenza in essere e rientrerebbe in ogni caso nelle fattispecie derogatorie già codificate per i casi eccezionali. Il ragionamento che abbiamo sintetizzato appare formalmente corretto, ma è prevedibile che non la pensi così Raynair. Dal suo punto di vista non saremmo felici di guardare gli investimenti varati secondo regole ben diverse, tanto più che una situazione di pandemia, essendo mondiale (altrimenti non sarebbe “pan”) avrà certamente colpito duramente anche i suoi voli, sicché regole mutate a parità di difficili condizioni non può che rendere ancor più gravosa la competizione nei paesi interessati da quelle misure contestate. Noi, purtroppo affetti da una malignità congenita, poiché appare chiaro che sia proprio la Raynair, con la sua capillare presenza in moli Paesi UE, la destinataria occulta delle misure NON discriminatorie in parola, penseremmo che un sia pur minimo ruolo abbia giocato l’immagine non sempre positiva che alcune decisioni della Raynair ha suscitato in passato, a cui si è aggiunta anche la Brexit che, sebbene non riguardi direttamente la Raynair che ha sede in Irlanda, ha comportato complicazioni organizzative e disservizi di cui parleremo in altra occasione ma che hanno certamente contribuito ad alimentare polemiche nocive.

Nicola D’Agostino

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