RIFORMA DELL’ESM E IL MISTERO CHE NON ESISTE

Chi ha mentito: Conte o Gualtieri? Nessuno dei due

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Il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea) così come fissato con il Trattato di Lisbona del 2007, introduceva, tra le varie riforme, la clausola c.d. “no bail-out” (letteralmente: “non tirare fuori dai guai”), che proibisce alle banche centrali degli stati membri di finanziare con moneta il fabbisogno al settore pubblico – per esempio, mediante l’acquisto diretto di titoli di debito o la concessione di agevolazioni creditizie – condizione essenziale per il mantenimento della stabilità dei prezzo. L’unica forma di aiuto reciproco consentita dal TFUE è prevista dall’art 122 che – dopo aver premesso al par. 1 che il Consiglio “può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia” – dispone, al paragrafo 2, che “qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro interessato”. Istituito con regolamento del Consiglio europeo n. 9606 del 10 maggio 2010, il Meccanismo Europeo di Stabilità è uno dei tre strumenti di stabilità finanziari adottati dall’Unione. Nel marzo 2011 è stato, inoltre, modificato l’art. 136 del TFUE mediante l’inserimento del seguente paragrafo: “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell’intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”. L’ESM (European Stability Mechanism) è un meccanismo permanente di gestione delle crisi (a differenza degli altri due strumenti finanziari che hanno carattere temporaneo) la cui costituzione è stata concordata dal Consiglio europeo del 28-29 ottobre 2010 ed è stata finalizzata l’11 luglio 2011 con la sottoscrizione del Trattato istitutivo da parte dei 17 paesi dell’area euro, poi emendato il 2 febbraio 2012 e ratificato dall’Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 116. Divenuto operativo nell’ottobre 2012, l’ESM può concedere sostegno finanziario potendo contare su un capitale iniziale di 700 miliardi, di cui 80 conferiti dai singoli membri in base alla partecipazione al capitale della BCE e 620 miliardi sotto forma di capitale richiamabile (la percentuale di partecipazione dell’Italia al capitale iniziale dell’ESM è pari al 17,9%). Dal punto di vista procedurale, l’assistenza finanziaria va attivata su richiesta di uno Stato membro rivolta al presidente del consiglio dei governatori dell’ESM, il quale assegna alla Commissione europea al fine di valutare, unitamente al FMI e di concerto con la BCE, se esista un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e di effettuare un’analisi rigorosa della sostenibilità del debito pubblico dello Stato interessato. La durata del programma e la scadenza dei prestiti sono determinati in funzione della natura degli squilibri e delle possibilità per lo Stato beneficiario di riacquisire l’accesso ai mercati finanziari.

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È questo particolare aspetto, quello cioè della valutazione, ad aver giocato un ruolo fondamentale nella negoziazione che ha portato, durante il vertice dell’Eurogruppo del 21 giugno scorso, ad abbandonare alcuni elementi critici: le proposte sulla trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo, che rimarrebbe un’istituzione intergovernativa, con compiti di sorveglianza fiscale e di gestione di procedure di ristrutturazione del debito sovrano; l’automatismo nella stessa ristrutturazione del debito pubblico dello Stato membro beneficiario. Il Summit prese atto delle revisioni proposte al Trattato e invitò l’Eurogruppo, di cui fanno parte i ministri delle finanze, a continuare i lavori per arrivare a un testo finale da porre in approvazione entro il dicembre di quest’anno – negoziato, quindi, formalmente ancora in stesura (come ha sostenuto il Presidente Conte durante l’informativa alla Camera di ieri) ma che si è già di fatto delineato nei piani d’azione (come riferito dal Ministro Gualtieri e fonti dell’Eurogruppo tramite l’agenzia ANSA) – da sottoporre successivamente alla ratifica dei singoli Parlamenti dei paesi europei a cui spetta la parola definitiva. Lo “statement” del Summit precisava, peraltro, che, come richiesto dall’Italia, nei mesi successivi si sarebbe dovuto proseguire nei negoziati seguendo un approccio complessivo in una logica di “pacchetto” con riferimento ai tre ambiti delineati nel dicembre precedente - revisione del Trattato ESM, introduzione dello strumento di bilancio per la competitività e convergenza (cosiddetto budget dell’area Euro) e l’Unione Bancaria, inclusa l’assicurazione europea sui depositi (Edis). In altri termini si richiedeva che l’accordo finale dovesse riguardare il “pacchetto” nel suo insieme.

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Le proposte più critiche sono quindi completamente sparite dalla bozza di revisione del Trattato. Come è stato ugualmente eliminato il tentativo iniziale di sovrapporre le competenze dell’ESM, istituzione intergovernativa, alle competenze di coordinamento delle politiche economiche e di valutazione della sostenibilità dei debiti pubblici che sono propri della Commissione, la quale agisce come organo politico. All’ESM viene solo concesso di svolgere un’attività di valutazione in supporto alla Commissione ai fini della valutazione della capacità di restituzione dei prestiti ottenuti dallo stato richiedente. Ciò a garanzia dei creditori, che sono gli stati membri che forniscono le risorse e che garantiscono collettivamente per lo stato in difficoltà che ricorra al sostegno del ESM. D’altra parte, un compito di valutazione della sostenibilità del debito era già presente nel Trattato in vigore e questo principio è stato ribadito tenendo ferma la necessità di un adeguato margine di giudizio. Modifiche al Trattato esistente riguardano, in misura limitata, le condizioni di concessione delle linee di credito “precauzionali” già previste nel Trattato vigente per i Paesi in situazione economica e finanziaria particolarmente solida che debbano fronteggiare shock temporanei. La revisione riguarda altresì una maggiore rapidità di accesso allo strumento ma, al contempo, un maggior controllo dei requisiti di accesso.

Lorenzo Pisicoli

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