Riqualificazione delle aree in crisi industriale
Italia - Ministero dello Sviluppo Economico
Nazionale
|
Beneficiari
|
Imprese costituite in forma di società di capitali e società consortili, per programmi riguardanti le seguenti attività:
- estrazione di minerali da cave e miniere;
- attività manifatturiere;
- produzione di energia;
- attività dei servizi alle imprese;
- attività turistiche
|
Progetti ammissibili
|
Programmi di investimento produttivo diretti alla:
- realizzazione di nuove unità produttive;
- ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti
- acquisizione di attivi di uno stabilimento
Programmi di investimento per la tutela ambientale tesi ad
- innalzare il livello di tutela ambientale,
- consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea,
- ottenere una maggiore efficienza energetica,
- favorire la cogenerazione ad alto rendimento,
- risanare i siti contaminati,
- riciclare e riutilizzare i rifiuti, in conformità
I progetti devono:
- riguardare spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro;
- essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni;
- prevedere un programma di incremento occupazionale.
|
Spese ammissibili
|
- Suolo aziendale e sue sistemazioni nel limite del 10% dell’investimento complessivo;
- opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali, nei seguenti limiti:
o per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche nel limite massimo del 70% dell’investimento complessivo agevolabile;
o per le altre nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo agevolabile.
- macchinari, impianti ed attrezzature varie;
- programmi informatici dedicati;
- immobilizzazioni immateriali
|
Agevolazioni
|
- Contributo in conto impianti;
- contributo diretto alla spesa;
- finanziamento agevolato.
Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni.
|
Documentazione
|
Circolare n.5928
Decreto 9 giugno 2015
|
Info
|
Vai sul sito
|
Massimo Favia
Tags:
Commenti per questo articolo
[*COMMENTI*]
<<Pagina Precedente | Stampa | Torna Su