Senza contagio nessuna misura restrittiva

Governo vs Regione Marche

Giustizia_1_2_2020.jpg

cms_16338/apertura.jpgCon il decreto 56 del 2020 il TAR della Regione Marche ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha annullato il provvedimento con il quale la Regione, pur non essendovi casi di contagio accertati di “coronavirus”, aveva disposto le misure eccezionali quali la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, la chiusura delle scuole e delle facoltà universitarie, la sospensione dei viaggi, la chiusura dei musei e il blocco concorsi pubblici (salvo casi particolari). L’Ente aveva adottato quelle iniziative in virtù di quanto disposto dall’art. 2 del decreto legge 6/2020 che, rispetto all’art. 1 (ove è specificato che tali misure sono giustificate ove vi sia almeno un caso accertato), prevede espressamente, sotto il titolo “Ulteriori misure di gestione dell’emergenza”, che: “Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1”. Il TAR ha ritenuto che l’articolo 2 del decreto debba essere interpretato nel senso che le misure “ulteriori” che prescindono dalla presenza di almeno un contagiato, debbano essere logicamente meno invasive di quelle dove tale presenza sia accertata. Il provvedimento è certamente condivisibile, secondo noi, ma il tenore letterale della norma, ancora una volta, risulta steso da mano incerta e, scevro da opportune precisazioni, è tale da giustificare una proliferazione eccessiva di interpretazioni che deve essere evitata attraverso correzioni in sede di conversione del decreto in legge. Ai primi di Marzo si discuterà il merito della controversia, ma le vicende alla velocità della luce del coronavirus, speriamo positive, forse renderanno obsoleto e inutile tanto sforzo, sia del Tar che del Parlamento.

Nicola D’Agostino

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