Tassazione su Società extra UE

Avere una controllata non costituisce "stabile organizzazione"

Giustizia_9_5_2020.jpg

cms_17408/apertura.jpgBreve premessa: la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), è una istituzione dell’Unione europea (UE) con sede in Lussemburgo. La sua funzione è quella di garantire l’osservanza del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati fondativi dell’Unione europea. Ad essa si rivolgono prevalentemente le Istituzioni dei Paesi membri e, in via residuale, anche i privati. Pertanto è diversa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU o Corte Edu), di cui spesso abbiamo trattato in questa rubrica, a cui si rivolge chi ritiene di aver patito un torto dai Tribunali del proprio Paese per decisioni contrarie alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La prima Corte è una istituzione della UE, abbiamo detto, e riguarda quindi solo i Paesi che ne fanno parte. La seconda fa capo al Consiglio d’Europa, di cui fa parte anche chi non è membro della UE. Se è già sopraggiunta l’emicrania nel lettore sin da ora non è colpa nostra ma di un modo affascinante e complicato che ha avuto e ha il cammino tortuoso della bella Europa verso il riconoscimento di sé stessa come entità unica. Dopo secoli e secoli di lotte intestine era il meno peggio che potesse accadere, del resto. L’intervento che oggi commentiamo riguarda la possibilità di uno Stato di imporre la tassazione del reddito prodotto da Imprese che non abbiano sede nel suo territorio, con tutte le ripercussioni che ciò può avere anche sulla filiera di soggetti coinvolti nella catena di prodotti e servizi. Il tutto ruota, in questi casi, sul concetto di “stabile organizzazione” che, se c’è, consente tale tassazione e la esclude nel caso opposto. Orbene, a parere della CGUE, la “stabile organizzazione” di una società di un Paese terzo non può desumersi dal fatto che possieda una società controllata nel Paese ospitante. Altro importante “dictum” riguarda il fatto che a un prestatore di servizi di queste società, onde evitare di essere coinvolto nelle contestazioni riguardanti possibili illeciti tributari, non può pretendersi che assuma generali informazioni sui rapporti effettivi tra controllante e controllata per convincersi che non vi sia una “stabile organizzazione”, ma deve basarsi sulla natura e l’utilizzazione del servizio richiesto, da cui questa eventuale “stabilità” risulti palese.

Nicola D’Agostino

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