Coronavirus, stretta sanzioni: ecco il decreto
Il presidente della Repubblica, visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19; preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità; ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020; sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell’Economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1 MISURE URGENTI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s)limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
u)limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
bb)specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso(DEA/PS);
cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal ministro della Salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente; gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.
Art. 2 ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO
1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentiti il Ministro dell’Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della Salute, il Ministro dell’Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.
Art. 3 MISURE URGENTI DI CARATTERE REGIONALE O INFRAREGIONALE
1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
Art. 4 SANZIONI E CONTROLLI
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. 5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piò grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000». 8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrativesi applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Art. 5 DISPOSIZIONI FINALI
1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Coronavirus, Conte in Senato: “È battaglia senza confini”
Lungo applauso del Senato per ricordare le vittime del Coronavirus quando il premier Giuseppe Conte in aula ha citato le persone che hanno perso la vita. “Ai familiari” delle vittime “va il mio, il nostro partecipe pensiero e la nostra commossa vicinanza”, ha detto il premier. “Ieri nell’Aula della Camera ho letto la lettera dell’infermiera Michela, di Senigallia. L’ho fatto simbolicamente – ha spiegato -, ho ringraziato lei per ringraziare tutto il personale sanitario. Mi ha chiesto di non dimenticare l’impegno di chi è in prima linea quando tutto questo sarà passato, ho preso l’impegno a non dimenticarlo e sono certo che tutti voi lo farete, affinché il ricordo non si perda”.
“Il governo – ha detto ancora il premier – ha agito con la massima determinazione, con assoluta speditezza, approntando, ben prima di qualunque altro Paese, le misure di massima precauzione”, ha quindi spiegato Conte in Senato, dove sta leggendo l’informativa che ricalca l’intervento fatto ieri alla Camera sulle misure prese dal governo per l’emergenza. “A partire dal 22 gennaio, ben prima che il 30 gennaio l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarasse il coronavirus ’emergenza internazionale di salute pubblica’, abbiamo adottato vari provvedimenti cautelativi”.
“La nostra battaglia non conosce confini, si sviluppa da Nord a Sud”. Ora, ha rimarcato il presidente del Consiglio, “siamo concentrati sul Nord”, dove la diffusione del virus è più impattante, “ma l’attenzione è massima anche al Sud”, ha assicurato.
“Abbiamo sperimentato – primi in Europa – un percorso normativo volto a contemperare, da una parte, l’esigenza di tutelare al massimo grado il bene primario della salute dei cittadini e, dall’altra, la necessità di assicurare adeguati presìdi democratici”, ha continuato, aggiungendo: “Per la prima volta dalla fine del secondo conflitto mondiale, infatti, siamo stati costretti a limitare alcune delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, in particolare la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di riunione nelle sue varie forme, la libertà di coltivare financo di contenere pratiche religiose”.
“I princìpi ai quali ci siamo attenuti nella predisposizione delle misure contenitive del contagio sono stati quelli della massima precauzione, ma, contestualmente, anche della adeguatezza e della proporzionalità dell’intervento rispetto all’obiettivo perseguito. E’ questa la ragione della gradualità delle misure adottate, che sono diventate restrittive via via che la diffusività e la gravità dell’epidemia si sono manifestate con maggiore severità, sempre sulla base delle indicazioni provenienti dal comitato tecnico-scientifico”.
“Poiché il nostro ordinamento, e lo vorrei sottolineare, non conosce – a differenza di altri ordinamenti giuridici – un’esplicita disciplina per lo stato di emergenza, abbiamo dovuto costruire, basandoci pur sempre sulla legislazione vigente, un metodo di azione e di intervento che mai è stato sperimentato prima. Abbiamo ritenuto necessario ricorrere allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere posto il suo fondamento giuridico nell’iniziale decreto legge, il legge n. 6, che ho già menzionato. Abbiamo ravvisato nel DPCM lo strumento giuridico più idoneo, innanzitutto perché agile, flessibile, in grado di adattarsi alla rapida e spesso imprevedibile evoluzione del contagio e alle sue conseguenze; in secondo luogo, perché abbiamo inteso garantire per questa via la più uniforme applicazione delle misure”.
Per Conte, “adeguatezza e proporzionalità sono i principi che sono stati sempre alla base” delle misure via via adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, sempre attenendosi “alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico”.
Poi il passaggio sull’opposizione: “Nei giorni ho incontrato i leader dell’opposizione. Anche ieri alla Camera ho ascoltato delle dichiarazioni di grande apertura al confronto. C’è piena disponibilità al dialogo da parte del governo”. “Probabilmente non sono state raccolti tutte le indicazioni ma sicuramente nel decreto ci sono delle indicazioni che sono arrivate dall’opposizione”, ha sottolineato il presidente del Consiglio ricordando poi che “è in arrivo un altro decreto e possiamo riprodurre questo percorso”.
“Ho dato mandato al ministro al ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, di elaborare un percorso di più intenso confronto” in vista del decreto di aprile “per consentire l’acquisizione” delle proposte che arrivano dall’opposizione, ha assicurato.
“Ho letto – ha aggiunto Conte – di qualche uscita polemica ma è impensabile che la nostra collocazione geopolitica possa essere condizionata dalle forniture” di dispositivi per affrontare il Covid-19. “Vi prego, vi prego, non insistiamo più con queste polemiche in una situazione d’emergenza come questa”.
Quindi i chiarimenti sul nuovo decreto in arrivo, che sarà da “almeno 25 miliardi” ma “consentiteci di lavorare, vorremmo potenziare ancora questo intervento”. “Con il nuovo intervento normativo che è in corso di elaborazione confidiamo di pervenire ad uno strumento complessivo altrettanto significativo, rispetto a quanto si qui operato. Non sono in condizione di dare cifre esatte, ma sicuramente sarà uno strumento significativo. E interverremo con stanziamenti aggiuntivi di non minore importo, lavorando con tutti ministri pe definire bene le misure e l’esatto impatto economico, dei 25 miliardi già stanziati con il primo decreto”, ha detto sottolineando l’intenzione di voler potenziare ancora il prossimo decreto.
A livello europeo, avverte quindi il premier, la “recessione” conseguente al Covid-19 sarà “dura e severa e colpirà l’intero Continente”, uno “shock economico che richiede misure adeguate” e “coraggiose risposte”. “Non sono mai stato favorevole al termine ’coronabond’, preferirei chiamarli European Recovery bond, ma è una mera questione lessicale”, spiega il premier ribadendo la posizione dell’Italia su uno strumento di debito comune, ieri al centro della lettera inviata con altri otto leader europei al presidente del Consiglio europeo Charles Michel.
Nel passaggio finale dell’intervento, il premier torna quindi all’importanza del dialogo fra le forze del Parlamento: “Il governo è favorevole, lo ribadisco, ad un percorso di condivisione con le forze politiche” di opposizione per “le misure di rilancio del Paese. Dobbiamo riuscire a trasformare quest’emergenza in momento di opportunità per una crescita sostenibile ed equa”.
“E’ una sfida che non avremmo mai immaginato” di dover combattere, aggiunge, si tratta di “una prova durissima”. Quella contro il Covid-19, continua, “è una battaglia” che in “Europa si vince tutti insieme, altrimenti a perdere saremo tutti. Ribadirò questa posizione fra qualche ora, ad una video conferenza a livello di G20 e poi al vertice del Consiglio europeo, assicura.
“Siamo nel mezzo di una sfida che noi e le generazioni a noi più prossime, pensate ai nostri nonni… non avremmo mai immaginato di dover affrontare. E’ una prova durissima che proviene da fattori esogeni per i quali non possiamo imputarci nulla: questo virus è un nemico invisibile, non conosce confini, è come il vento, soffia dove vuole. Quel che sta a noi è continuare ad affrontare questa sfida con coraggio, determinazione, responsabilità”. Ma rivendica, Conte,”l’orgoglio di appartenere a una comunità di rara forza e bellezza che non vede l’ora di rilanciarsi”.
Coronavirus, Renzi: “Durerà 2 anni, 50 miliardi non bastano”
Il coronavirus “ce lo portiamo due anni, ma non possiamo stare due anni chiusi in casa”. E’ un passaggio dell’intervento di Matteo Renzi in Senato. Poi sottolinea: “Facciamo un unico decreto, non un Dl al mese. Non bastano 50 miliardi, deve essere l’utimo decreto in cui dire con chiarezza tutto quello che serve e diciamo che le imprese vengono messe in condizione di riaprire”.
“Riapriamo le librerie, come le edicole, perché curano l’anima”, dice ancora aggiungendo che “stiamo vedendo il trailer di un film dell’orrore: un mondo senza vaccini. E anche il trailer del mondo sovranista che fa paura”.
“Draghi ci indica la strada”, dice ancora il leader di Italia Viva. “Stiamo discutendo su un codice per chiudere le aziende ma il problema è il codice per farle riaprire, se non permettiamo liquidità le Piccole e medie imprese muoiono”. “Parliamo di riapertura delle attività, non di chiusura”, aggiunge Renzi, che propone la formazione di “una commissione parlamentare di inchiesta. Si sono fatte su tutto, di fronte a 8mila morti possiamo parlarne, dopo la ripresa e le vacanze estive”.
Salvini: “Battiamo virus, poi vediamo chi ha sbagliato”
“In questo momento l’avversario è il virus, non ci sono avversari politici. Prima si sconfigge il virus, poi ragioneremo sui chi ha sbagliato, chi non ha fatto, chi ha sottovalutato”. Matteo Salvini si esprime così a Piazzapulita. Il leader della Lega, tornato nella trasmissione di Corrado Formigli dopo circa 3 anni di assenza, torna sui toni usati il 4 marzo in un’intervista a El Pais, quando disse ’’il governo prima se ne va e meglio è”. “Il 4 marzo non c’erano 8mila morti”, dice Salvini. “Noi portiamo proposte idee e suggerimenti senza considerarci geni e senza la bacchetta magica. Ad oggi c’è stato un ascolto molto limitato”, aggiunge. “Io -afferma- sottoscrivo riga per riga le parole di Mario Draghi, non bisogna badare ai vincoli europei e bisogna spendere quello che serve. Fare debito non è una bestemmia”.
A chi domanda se vorrebbe Mario Draghi premier, Salvini risponde: “Se le rispondo sì, Conte si offende. Se mi chiede ’questo governo a virus sconfitto è in grado di gestire la ricostruzione sociale e economica’ ho i miei dubbi”.
Azzolina: “Si torna a scuola se ci sono condizioni”
“Una misura altamente significativa è quella che sancisce la conservazione della validità dell’anno scolastico 2019-2020. L’articolo 32 del decreto-legge n. 9 recita: ’Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Lo ha ribadito la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nell’informativa al Senato evidenziando che non possono accedere agli edifici scolastici 8,3 milioni di ragazzi.
Quanto agli esami di maturità, “il mio orientamento è di proporre una commissione formata da soli membri interni, con presidenti esterni. Da un lato, ciò vale a tutelare gli apprendimenti effettivamente acquisiti. Dall’altro, un presidente esterno si fa garante della regolarità dell’intero percorso d’esame”, sottolinea.
“Voglio ribadire, con chiarezza, un aspetto fondamentale. Si tornerà a scuola se e quando, sulla base di quanto stabilito dalle autorità sanitarie, le condizioni lo consentiranno”, ha poi aggiunto Azzolina dopo aver ringraziato “le comunità scolastiche di queste aree che, pur nello sconforto per le perdite subite, hanno continuato a reagire. Lì la scuola non solo non si è fermata, ma ha saputo supportare i propri studenti e studentesse anche dal punto di vista emotivo. I ragazzi saranno fieri di voi e ricorderanno tutto questo”.
“Posso annunciare di aver stamani firmato il decreto ministeriale di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse, per un totale di 43,5 milioni di euro – ha sottolineato la ministra – Vi è di più. Il decreto-legge citato ha previsto, come ripreso in altri passaggi del mio intervento, uno specifico stanziamento di euro 85 milioni per l’anno 2020 al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi immediatamente di tutti gli strumenti utili per l’apprendimento a distanza e agli studenti meno abbienti di poterne fruire”.
“Per poter meglio indirizzare le risorse alle aree del Paese più carenti di dispositivi digitali e di connettività, è stato predisposto un monitoraggio delle singole scuole, in continuo aggiornamento, grazie al quale ci siamo proposti di conoscere in che modo esse abbiano reagito all’emergenza con la didattica a distanza, quali risorse siano state attivate, quante classi e quanti alunni coinvolti, se abbiano ricevuto aiuti da altre scuole o se, invece ne abbiano forniti”, ha fatto sapere ancora la ministra aggiungendo: “Nonostante il periodo di grave difficoltà nella gestione dell’emergenza, il 93% delle scuole italiane ha risposto al quesito col quale si è svolto il monitoraggio. Il 67% delle scuole che hanno attivato l’attività a distanza, prevede per essa specifiche forme di valutazione; l’89% delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con disabilità; l’84% delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con Dsa; il 68% delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con Bes non certificati; il 48% delle scuole ha svolto riunioni degli organi collegiali a distanza”.