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Diritto UE prevale sempre

cms_21412/apertura.jpgSi ricorderà questo momento storico non solo per la tragica pandemia che ha colpito il mondo intero ma anche per una vera rivoluzione di cui pochi si stanno accorgendo ma che sta manifestando il vigore tipico dei grandi fenomeni inarrestabili. Questi si manifestano inizialmente con quelle che Michel Foucault nel suo campo definiva “fratture” nella “archeologia del sapere”. Rotture in superficie, cioè, di ciò che è acquisito e non è stato ancora messo in discussione, sì che la pressione progressiva del divenire trovi dapprima ogni piccolo spazio per stendere radici per poi ergersi in tutta la sua potenza e travolgere, distruggere il vecchio e sostituirlo con qualcos’altro di duraturo ma non eterno. È così che accade anche nel diritto, e quando l’ambito è quello comunitario la questione è anche più interessante perché la “frattura” è spesso causata da provvedimenti delle due Corti europee (CEDU e CGUE) che, sia pure con molti problemi di collegamento con il diritto interno, lo cambiano. Ne abbiamo parlato anche altre volte, e questa che ci accingiamo a segnalare è l’ennesima conferma che molte delle disposizioni di diritto interno sono illegittime e vanno contrastate. Adesso anche in ambito di appalti pubblici lo ha stabilito la CGUE con la sentenza C-771/19, sancendo che il diritto UE prevale su prassi nazionali se queste limitano i motivi di ricorso contro l’esclusione da una gara in un appalto pubblico. In particolare il ricorrente può invocare diritto e promuovere procedure a livello comunitario a patto che, per chiare esigenze di certezza e ragionevole durata, non siano intervenute sentenze del Giudice nazionale che siano passate in giudicato. Le norme che a parere della Corte sarebbero state violate sono contenute nella direttiva 92/13/CE, indirizzando l’interpretazione che di essa deve darsi nel senso che l’offerente escluso da una gara prima della aggiudicazione e che intenda impugnare tale esclusione quando l’aggiudicazione è avvenuta a favore di terzi, non incontra limiti nella sua difesa anche nella fase cautelare dove egli è impegnato a chiedere la sospensione della esecuzione di tale aggiudicazione al terzo, e può far valere anche motivi diversi dalle irregolarità mosse nei suoi confronti. Motivazione molto tecnica e a nostro avviso corretta. Chi ha voglia di approfondire può leggere il nostro allegato, ma per tutti valga l’invito a pretendere, quando si è costretti a sostenere una iniziativa giudiziaria, la necessaria attenzione dal patrocinatore che ha scelto e dal Giudice che la sorte ha scelto per lui, verso le leggi UE, perché vi sono contesti e spazi di tutela che in tanti ignorano ma sono lì, a portata di tutti. “Fratture” nelle prassi, leggi, convEnzioni e convInzioni nazionali che stanno diventando, fortunatamente, sempre più numerose e sistematiche. L’Europa si forma anche così. Anzi: soprattutto così.

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29 Marzo 2021