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Giusti i Divorzi complicati

Una mossa corretta, per il diritto in senso stretto, ma in controtendenza rispetto alle interpretazioni di leggi sempre più orientate a facilitare le scelte personali in tema di divorzio. Il caso nasce davanti al Tribunale rumeno di Bucarest, chiamato a decidere una causa di divorzio tra una coppia di cittadini di quel Paese ma residenti in Italia. In Romania il divorzio è decisamente più facile, mentre in Italia c’è bisogno di una fase di ufficiale separazione pluriennale e quindi i cittadini rumeni speravano di poter fruire della legge rumena più favorevole. La residenza in Italia, però, è stata ritenuta un criterio di collegamento in base al quale, pur essendo competente il Tribunale rumeno a decidere la vicenda in base al Regolamento n. 2201/2003, la legge da applicare per la decisione dovesse però essere quella italiana, anche se meno favorevole. Il principio elaborato è quindi che la legge di uno Stato membro della Ue, richiamata da un Regolamento, va applicata anche se contiene condizioni più restrittive rispetto a quella del Foro dove si decide la controversia, poiché questa situazione non può essere assimilata al caso in cui in un ordinamento non sia previsto il divorzio. Difatti, solo nel caso in cui la vicenda di divorzio approdi davanti al Tribunale di uno Stato membro in cui non sia prevista affatto la procedura di divorzio, sarebbe possibile ottenerlo in base attraverso l’applicazione di una legge di altro Stato che la contempli, in base al Regolamento n. 1259/2010. La Corte ha osservato che il Regolamento ha l’obiettivo di «istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti», evitando quindi che le parti siano indotte a rivolgersi al Giudice “la cui legge subordini il divorzio a condizioni meno restrittive”. Ragionamento in sé corretto, dicevamo, ma l’ultimo inciso tradisce un intento che, pur formalmente ancorato a un dato letterale che però è passibile anche di altre interpretazioni, è diretto a soddisfare una ineffabile esigenza del sistema circa la distribuzione delle procedure, impedendo di fatto, però, che i cittadini UE siano liberi di scegliere il meglio per sé. Ciò favorirà altri sotterfugi per aggirare un ostacolo del tutto anacronistico. Così non va bene.

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Data:

24 Agosto 2020