Importante conferma a livello europeo di un principio che molti ordinamenti nazionali proprio non riescono ad accettare in tema di rapporti tra responsabilità penale e responsabilità di diversa natura. Il quesito, in sintesi, è questo: se per qualsiasi motivo una contestazione penale a mio carico non viene accertata dal Giudice penale, è possibile che in una sede giudiziaria diversa, civile o tributaria che sia, altro Giudice mi riconosca responsabile di quel fatto per attribuirmi le conseguenze risarcitorie conseguenti a favore di chi si ritiene leso da quella medesima condotta? Il caso esaminato ha riguardato una contestazione penale per evasione IVA che, nella specie, non aveva portato a nulla di significativo perché il Giudice penale, pur riconoscendo la fondatezza dell’accusa, aveva dichiarato l’impossibilità di procedere perché nelle more si erano maturati i tempi di prescrizione del reato. Sicché era stata avviata una contestazione tributaria e il Giudice, partendo dal presupposto che la condotta criminosa fosse certa, in virtù della giurisdizione sua propria, pur disinteressandosi delle conseguenze penali in sé considerate, aveva applicato la legge tributaria per le conseguenze a carico dell’intimata Società, condannandola per i danni erariali. La Società, e la sua preparata difesa, non convinte dell’operato del Giudice, si sono rivolte alla CEDU (Corte europea dei Diritti dell’Uomo), sostenendo che la condanna avrebbe violato il diritto di difesa consacrato dall’art. 6 comma 2 (Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata). La Corte ha infatti accertato che dall’Iter argomentativo del Giudice era evidente che il ragionamento era direttamente entrato nella questione penale, ritenendo che l’accusa fosse fondata. Sicché il Giudice di Strasburgo ha preso atto che la Società era stata ritenuta colpevole di evasione fiscale, cioè di un reato, senza che in argomento si fosse pronunciato alcun Giudice dotato dei poteri per farlo. Ciò, conclude la Corte, ha comportato la palese violazione della presunzione di innocenza e della possibilità di difendersi in sede penale, unica dove è possibile entrare in argomento. La decisione è di una limpidezza incontestabile, così come è incontestabile che molti Giudici nazionali continueranno ad applicare norme interne che tali principi hanno seria difficoltà a rispettare, poiché la tendenza a colpire da più direzioni chi patisce un’accusa penale, anche se infondata (o, come in questo caso, non accertata), appartiene ad una cultura inquisitoria purtroppo ancora viva.
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