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LE FORME DI TUTELA GIUDIZIALE ESPERIBILI IN CASO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN IMMOBILE DA PARTE DI TERZI

Siamo in Italia. Anno 2015. Accade che le persone abbiano paura ad uscire di casa. Non mi riferisco al fenomeno della criminalità -seppur in costante crescita- ma a quello dell’occupazione abusiva. Un problema che trova terreno fertile anche -e a maggior ragione- per colpa della crisi. Ovviamente, si tratta di una (pre)occupazione che colpisce per lo più le fasce deboli della popolazione: anziani, malati e ricoverati. Tizio esce dalla sua abitazione per andare al mercato e al suo rientro la trova occupata da altri. Caio ha una seconda casa al mare e, quando vi ritorna per le vacanze, sorprende intrusi nel suo appartamento. Sempronio viene ricoverato qualche giorno in ospedale per un malore e, una volta dimesso, trova la sorpresa (nessuno si stupisca nel caso il signore si senta di nuovo male e di conseguenza abbia necessità di un ulteriore ricovero dopo aver trovato la casa occupata da estranei!).

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Le storie come queste sono tante. Si dovrebbe partire dal presupposto che la casa è un luogo sacro per tutti. Sia quella di proprietà che l’alloggio popolare. A questo punto, bisogna capire e chiarire l’intervento della legge in questi casi. Come agisce il diritto in caso di occupazione abusiva da parte di terzi? In ambito civile esistono diverse forme di tutela giudiziale: l’azione di rivendicazione (art 948 “Il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.

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In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”) e l’azione di reintegro nel possesso (art 1168 “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

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L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”). In sede penale, invece, è possibile proporre la denuncia alla Procura della Repubblica competente. Queste sono le forme principali di tutela contemplate dall’ordinamento giuridico italiano in caso di occupazione abusiva.

Data:

28 Marzo 2015