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Promotore scorretto? La Banca non ne risponde

La Corte di Cassazione interviene di fatto sul rapporto di fiducia che necessariamente si instaura tra il cliente di una banca e il dipendente che gestisce il portafoglio dei suoi investimenti, escludendo, in taluni casi, che operazioni avventate o addirittura illecite possano legittimare il cliente a chiedere il risarcimento dei danni subiti alla Banca, cioè al datore di lavoro del funzionario scorretto. L’avvertimento della Corte incide sull’atteggiamento del cliente medio, imponendo anche a costui un obbligo di rendersi parte diligente e capire qualcosa di più su come collocare i propri risparmi. Non bisogna farsi fuorviare dalle pacche sulle spalle che alcuni promotori propinano non per affetto ma vendere meglio l’impressione di una amicizia inesistente a sprovveduti investitori vogliosi di delegare completamente la gestione dei propri risparmi senza curarsi delle conseguenze, convinti che per qualsiasi evenienza negativa interverrà la banca a risarcire. In presenza di macroscopiche irregolarità poste in essere dal dipendente e che non possono sfuggire al cliente mediamente preparato, infatti, non si può pretendere che la Banca sia chiamata a rispondere per non aver vigilato sull’operato del promotore. La decisione va salutata con favore, a nostro avviso, non solo per la correttezza dell’iter argomentativo ma anche per la sua funzione educativa. Infatti chi ha danaro oltre le proprie necessità è un fortunato che deve imparare a saperlo gestire in modo avveduto, acculturandosi a dovere in una materia complessa ma le cui basi sono accessibili e gestibili per chiunque (magari dirigendosi verso quelle forme di investimento “green” – ndr). Solo così le manovre di promotori scorretti possono essere prontamente evitate e nel caso segnalate all’Intermediario per cui lavora. Altrimenti accade ciò che è accaduto alla persona da cui è nata la vicenda raccontata nella sentenza che alleghiamo.

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Data:

31 Agosto 2020