Giugno 2013, dopo la ratifica della Camera dei Deputati, è arrivata anche quella del Senato.La Convenzione di Istanbul, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma l’11 maggio dello stesso anno. Finora è stata firmata da 29 stati. È il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza.
Capitolo I ovvero obiettivi e definizioni
La Convezione ha l’obiettivo di proteggere la donna da ogni forma di violenza, di contribuire a eliminare ogni forma di discriminazione e promuovere la concreta parità tra i sessi. Si applica in tempo di pace e di guerra a tutte le forme di violenza, compresa quella domestica. Per violenza nei confronti delle donne si intende una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, minorenni comprese.
Capitolo II su Politiche integrate e raccolta dei dati
L’obiettivo è fornire una risposta globale alla violenza contro il genere femminile che coinvolga agenzie governative, parlamenti, autorità nazionali, ma anche organizzazioni non governative e società civile. Sono designati uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento e della valutazione delle politiche sul tema.
Il Capitolo III si occupa della prevenzione
L’impegno di chi sottoscrive la Convenzione è quello di promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna. Con le leggi, ma anche con programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne. I temi della parità dei sessi e del rispetto reciproco devono entrare nei programmi scolastici, nei centri sportivi, culturali e nei mass media.
Capitolo IV sulla protezione
Protezione e sostegno alle vittime di violenza vengono sanciti attraverso misure legislative e non solo che devono concentrarsi sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima. I servizi di supporto (consulenza legale, sostegno psicologico, alloggio ecc…) devono essere attivati anche se la vittima non intenta una causa o non testimonia contro chi ha compiuto il reato. La protezione è estesa ai bambini testimoni di violenza.
Capitolo V ovvero dei diritti
Gli stati che sottoscrivono la Convenzione si impegnano a mettere a disposizione delle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell’autore del reato e possibilità di risarcimenti. Si chiede la penalizzazione dei matrimoni forzati, delle mutilazioni genitali femminili, dell’aborto e della sterilizzazione forzata. Puniti anche violenza psicologica e atti persecutori, cioè lo stalking. Non è giustificabile nessun reato commesso in nome dell’onore.
Capitolo VI, processi e investigazioni
Le indagini non devono essere ritardate, devono prendere in considerazione i diritti della vittima e proteggerla adeguatamente anche con l’allontanamento dell’autore della violenza nel caso sia avvenuta in casa. Il procedimento deve poter continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa. Le vittime devono essere informate se l’autore della violenza è di nuovo libero e conoscere l’andamento del processo. Devono avere diritto all’assistenza legale e al gratuito patrocinio secondo quanto prescrive ogni stato.
Capitolo VII, per stranieri e rifugiati
La vittima di violenza il cui status di residente in un paese dipenda dall’autore del reato deve avere la possibilità di ottenere un titolo autonomo di soggiorno e la sospensione di eventuali procedure di espulsione.
La violenza contro le donne basata sul genere può essere riconosciuta come una forma di persecuzione per ottenere lo status di rifugiato.
Capitolo VIII sulla cooperazione internazionale
Uniformità e reciprocità sono i principi che devono essere rispettati nell’armonizzare la Convenzione con le leggi nazionali per prevenire la violenza, proteggere e assistere le vittime, condurre le indagini, applicare le sentenze. La Convenzione può essere considerate base giuridica, se non ci sono altre disposizioni, in caso si richieda l’estradizione e per l’esecuzione delle sentenze civili o penali.
Capitolo IX ovvero GREVIO
Grevio è il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Ha il compito di vigilare sull’attuazione della Convenzione ed è composto da un minimo di 10 a un massimo di 15 membri.
Capitolo X sugli accordi
Chi firma la Convenzione può fare accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla stessa. Il fine deve essere quello di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l’applicazione dei principi.
Capitolo XI ovvero dei cambiamenti
I paesi firmatari possono proporre emendamenti che vengono esaminati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Può adottarlo solo dopo avere consultato i paesi extra Ue che abbiano sottoscritto la Convenzione.
Capitolo XII, le clausole finali
Le disposizioni della Convenzione non pregiudicano altri strumenti interni o internazionali che riconoscano i diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Gli Stati che firmano possono indicare il territorio o i territori di applicazione, non sono ammesse riserve alle disposizioni della Convenzione.