La Consulenza tecnica di ufficio, in materia di separazione ed affidamento di minori ha visto un nuovo ed importante sviluppo con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia (dal nome della Ministra della Giustizia Marta Cartabia).
La Riforma Cartabia (D. Lgs. 149/2022), entrata in vigore il 28 febbraio 2023 detta le norme per l’iscrizione, la formazione, la tenuta e il monitoraggio degli albi dei Consulenti Tecnici di Ufficio.
In particolare sono richieste dalla nuova normativa ben venti ore di aggiornamento annuali, relativi al quinquennio, in: Corsi, ECM, Pubblicazioni, contributi scientifici, letture.
I procedimenti riguardanti la famiglia sono raccolti in un rito unitario per gli individui, i minori e le famiglie (Libro II-bis del codice di procedura civile), che uniforma le regole processuali ed arriva a garantire dei tempi più certi e strumenti più efficienti ed adeguati alla tutela delle persone coinvolte.
Inoltre, l’art. 24bis disp. att. del codice di procedura civile prevede l’albo nazionale dei C. T. U.
Nello specifico, gli articoli 473-bis.1 e seguenti disciplinano: la designazione del Giudice e del Tribunale competente, la valutazione anticipata delle condizioni del minorenne e dei genitori, ed in particolar modo, la nomina del Consulente Tecnico e il ruolo dell’ascolto del minore.
Con la riforma, il giudice può disporre la nomina del Consulente Tecnico di Ufficio (C. T. U.) perfino prima della prima udienza (art. 473-bis.8 c.p.c.), per poter raccogliere informazioni fondamentali già nella fase introduttiva del procedimento.
L’ascolto del minore non è più discrezionale, poiché la legge impone che, ogni qualvolta volta che si devono prendere delle decisioni che lo riguardano in maniera, il minorenne deve essere ascoltato tramite le modalità più adeguate alla sua età e maturità (art. 473-bis.5 c.p.c.).
Per l’ascolto può essere nominato un consulente del giudice.
I Quesiti richiesti al C. T. U. divengono più chiari e delineati.
La dove vi fosse l’intenzione delle parti di nominare un proprio consulente, i CC. TT. PP. (Consulenti di parte), devono essere nominati entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina del consulente tecnico di ufficio.
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