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UN PO’ DI STORIA: DALL’UNIVERSALISMO DEI DIRITTI AI DIRITTI UMANI – Sesta Parte

Dopo la dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite

La Dichiarazione del ’48 è consapevole della necessità di nominare le differenze e impedirne un trattamento discriminatorio e tuttavia al suo interno almeno due realtà specifiche -la condizione femminile, i popoli colonizzati- sono trascurate o ignorate. Si sviluppa una tendenza a una crescente specificazione dei diritti e a una sempre più puntigliosa individuazione dei soggetti: non basta il generico richiamo agli eguali soggetti-di-diritti, ma si sente la necessità di denunciare e rimuovere le discriminazioni che affliggono specifiche classi di soggetti, dai portatori di handicap ai minori, alle donne, ai popoli indigeni, alle minoranze linguistiche.

Si forma ciò che è stato chiamato un vero e proprio “diritto anti-discriminatorio”, sorretto dalla volontà di impedire quell’interessato occultamento delle discriminazioni, che in passato aveva resa parziale e compromissoria la realizzazione dell’eguaglianza. Il timore che la logica egualitaria, applicata indiscriminatamente, azzeri le specificità delle diverse realtà umane, sacrifichi la ricchezza di esperienze peculiari e diverse. Il problema, emerso a proposito della specificità femminile, già presente in Mary Wollstonecraft, era stato ampiamente discusso nel movimento delle donne fra Otto e Novecento ed è divenuto un tema cruciale nel dibattito attuale, che deve misurarsi con il rapporto fra l’eguaglianza e altre “differenze” quali il rapporto fra le culture, oggi minoritarie, dei popoli “nativi” e le culture dominanti, nel continente americano o in Australia, e, più in generale, il rapporto fra culture diverse all’interno di società “occidentali”,  ispirate al principio degli eguali soggetti-di-diritti.

Nel momento in cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite varava la Dichiarazione del 1948, tanto la Dichiarazione quanto le carte costituzionali “nazionali” nascono nel medesimo clima  rispondendo alle esigenze di porre al centro del nuovo ordine l’individuo e i suoi diritti civili, politici e sociali, assumendo questi ultimi come “indecidibili”, per usare l’espressione di Ferrajoli, sottratti ai contraccolpi della politica in quanto base imprescindibile dell’edificio costituzionale.

I diritti fondamentali delle nuove costituzioni sono diritti umani non ancorati a un preciso fondamento ontologico, ma in ogni caso fondanti e indecidibili perché espressione e baluardo dell’essere umano “in quanto tale”. I diritti umani divengono anche diritti positivi, perno di quel nuovo tipo di democrazia che è la “democrazia costituzionale” del secondo dopoguerra. La costituzionalizzazione dei diritti umani è un fenomeno di grande rilievo, non soltanto in se stesso, ma anche per gli effetti che esso produce sul discorso dei diritti.

Come prima conseguenza, i diritti umani non sono semplici pretese, ma sono diritti “veri e propri”, diritti “realizzati”. La distanza fra l’enunciazione e la realizzazione del diritto sembra annullata. In realtà, l’effetto della costituzionalizzazione dei diritti non è l’annullamento della distanza fra enunciazione e realizzazione, ma piuttosto la dislocazione della medesima dialettica in un differente frame, determinato dalle nuove coordinate.

Il conflitto politico-sociale continua a svolgersi in nome di diritti umani che sono al contempo moral rights e diritti costituzionali. La lotta per i diritti si presenta in Italia come lotta per l’attuazione della Costituzione. Invocare i diritti umani, confermati e irrobustiti dalle carte costituzionali e dai documenti internazionali, è una strategia retorica ricorrente in contesti molto diversi: si pensi ai movimenti anti-segregazionisti negli Stati Uniti d’America in nome dei civil rights, al processo di decolonizzazione, che procede nel secondo dopoguerra in nome dell’autodeterminazione e dei diritti umani, proprio quei diritti che la Commissione Onu aveva dichiarato nel 1948, senza però volerne trarre le implicite conseguenze anticoloniali.

Continuano nel quadro dei diritti umani costituzionalizzati, le lotte per i diritti “inclusi” nella costituzione: per “tutti” i diritti civili, politici e sociali, che le costituzioni del secondo dopoguerra  davano per indivisibili e reciprocamente complementari. Questo assunto è apparso credibile nei paesi nei quali il progetto welfarista e la politica keynesiana sono stati presi sul serio, ma ha dovuto scontrarsi, prima, con la contrapposizione fra le due “democrazie”, e poi con la crisi dello Stato sociale e il successo, alla fine del millennio, delle ideologie neoliberiste.

L’impatto sul discorso dei diritti è evidente: le lotte per la realizzazione di “tutti” i diritti promessi dalle costituzioni e dalla Carte dei diritti tendono a trasformarsi in lotte intorno ai diritti, nella misura in cui si indebolisce la convinzione che tanto i diritti sociali quanto i diritti di libertà possano essere concepiti come moral rights di eguale rilievo.  La “classica” tensione fra diritti di libertà e diritti sociali investe il discorso dei diritti: gli stessi diritti di libertà sono al centro di un conflitto – si pensi al dibattito sulla bioetica- che rende inservibile il vecchio strumento retorico dell’evidenza.

I diritti umani sostengono l’edificio della democrazia costituzionale e ne garantiscono la tenuta e l’unità, anche se essi non si presentano come una coerente e unitaria promessa che attende di essere realizzata, L’aprirsi di una stagione di lotte intorno ai diritti investe indirettamente un altro aspetto caratteristico della democrazia costituzionale, accentuandone la problematicità: il rapporto fra diritti e democrazia e conseguentemente fra potere politico e giurisdizione.

Nelle democrazie costituzionali sono i diritti umani “costituzionalizzati” a porsi come guida e argine al potere delle maggioranze parlamentari, con un conseguente fenomeno: un rafforzamento del ruolo del giudiziario, assunto come custode ultimo del rispetto dei diritti fondamentali. Il conflitto fra diritti rischia di investire anche l’operato della giurisprudenza favorendo il recente fenomeno della “giuridicizzazione” del conflitto politico e della corrispettiva politicizzazione del ragionamento giuridico.

Non poche tensioni si accumulano dunque nel discorso dei diritti.

Un fenomeno ricorrente è il collegamento fra l’universalismo dei diritti e i particolarismi delle condizioni concrete. Può avvenire che il pathos universalistico si scarichi sulle realtà particolari imprimendo ad esse una valenza nuova, dilatandone il ruolo e “assolutizzandole”: è il processo di universalizzazione del particolare che ha interessato un’azione di guerra oppure la rappresentazione della nazione oppure ancora un’intera forma di civiltà.

Il conflitto fra diritti non si esaurisce però nel cerchio della distinzione fra moral rights e diritti positivi: può riguardare non lo statuto di esistenza dei diritti, ma la sostanza delle rivendicazioni. In questi casi i diritti –moral rights o diritti positivi- esprimono visioni etico-politiche diverse che confliggono fra loro esprimendo aspettative i cui contenuti appaiono diversi e incompatibili fra loro.

Situati nell’inesauribile gioco interattivo, al contempo conflittuale e consensuale, fra individui e gruppi, il discorso dei diritti deve essere studiato come momento della comunicazione sociale in un contesto determinato: sembra difficile pensare storicamente i diritti se non collocandoli nella partita dell’allocazione delle risorse e della distribuzione del potere. Il discorso dei diritti include il continuo scambio fra universalismo e particolarismo, fra dichiarazioni assolutizzanti e impieghi strumentali.

Il “lato oscuro” del discorso dei diritti può essere riassunto come l’espressione della sua integrale storicità o “finitezza”, della sua appartenenza a una dinamica intersoggettiva che non dispone di punti fermi né di parametri acquisiti, ma procede nel continuo confronto fra pretese inevitabilmente contingenti. Proprio per questo i diritti evocano l’immagine di un’eguaglianza che solo in quanto rivendicata, e non già semplicemente “concessa”, può offrire agli esseri umani il riconoscimento e la dignità indispensabili alla loro autostima.

I diritti umani nel secondo Novecento ambiscono anche a presentarsi come diritti “positivizzati”, sostenuti dalla forza normativa delle carte costituzionali o dei documenti internazionali. Allo stesso tempo, i diritti vengono impiegati per contestare i dispositivi di marginalizzazione e di esclusione volta a volta dominanti. Si aprono sempre nuovi scenari, che incidono sul ruolo dei diritti nel discorso pubblico e nella prassi politico-giuridica odierna.

FINE

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Gabriella Bianco

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28 Maggio 2026
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