Per Samuele, dirigente della pubblica amministrazione, non è una mattina come le altre. Domani dovrà firmare gli atti di un concorso al quale sono iscritti 10.000 candidati. Tra loro c’è Pietro, suo nipote, che quella prova, domani dovrà sostenerla. Potrebbe bastare una banale informazione, il tempo di una telefonata, per mettere Pietro davanti agli altri 9.999. Un piccolo favore che, singolarmente, appare quasi innocuo. Per chi a quel posto aspira, però, così innocuo non è.

È in questa sottile distanza tra una decisione legittima e un favore indebito che può insinuarsi l’abuso del potere. Il reato di abuso d’ufficio, nel 2024, è andato in pensione, o almeno nell’ordinamento penale italiano. A decretarne l’uscita di scena è stata la legge Nordio (9 agosto 2024, n. 114), che ha disposto l’abrogazione dell’art. 323 c.p., con la definitiva espunzione del delitto di abuso d’ufficio. L’obiettivo era contrastare quello che viene definito chilling effect, tradotto nel nostro dibattito come “burocrazia difensiva”. Si tratta del rischio che la paura di sbagliare o di essere sottoposti a un procedimento induca chi amministra ad assumere decisioni eccessivamente prudenti, fino a rallentare l’azione amministrativa.
Con la sentenza n. 95 del 2025, la Consulta ha esaminato l’abrogazione dell’art. 323 c.p., anche alla luce degli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata a Mérida, escludendo che dalla Convenzione discendesse per l’Italia l’obbligo di mantenere o introdurre una fattispecie penale di abuso d’ufficio. Ha, tuttavia, riconosciuto che dall’abrogazione possono derivare vuoti di tutela penale, la cui valutazione spetta al legislatore. Nel 2026, la Corte è tornata sulla questione e, con l’ordinanza n. 117 del 2026, ha richiamato la propria precedente posizione, escludendo ancora una volta che dalla Convenzione di Mérida possa ricavarsi un divieto di abrogare o “depenalizzare” l’abuso d’ufficio. Perché, allora, se ne torna a parlare?
La risposta arriva dalla direttiva (UE) 2026/1021 sulla lotta alla corruzione, entrata in vigore il 31 maggio 2026. L’articolo 7 riguarda il pubblico ufficiale che viola consapevolmente la legge nell’esercizio delle sue funzioni, anche restando inerte quando dovrebbe agire. La direttiva non chiede di riportare in vita l’art. 323 c.p. così com’era. E non è un dettaglio. Tra gli esempi richiamati dalla stessa direttiva vi sono le violazioni delle disposizioni volte a garantire il libero accesso e condizioni paritarie ai candidati. È un riferimento che riporta direttamente al nostro concorso e a quel “piccolo” favore fatto a Pietro. Lascia agli Stati membri un margine nella definizione della fattispecie, purché siano rispettati gli standard minimi stabiliti dal diritto dell’Unione. Il legislatore italiano dovrà adeguare l’ordinamento nazionale entro il 1° giugno 2028.

Il vero nodo è trovare un equilibrio tra due esigenze entrambe legittime: lasciare a chi amministra la libertà necessaria per decidere e, allo stesso tempo, impedire che quella libertà si trasformi in uno spazio privo di responsabilità. È una linea sottile. Un eccesso di diritto penale può alimentare quella che la stessa Corte ha definito burocrazia difensiva. Una lacuna normativa può indebolire i presidi di legalità sull’esercizio del potere pubblico. Ed è forse questa la domanda che resta sul tavolo: quanto possiamo ampliare la libertà di chi esercita il potere senza ridurre, nello stesso tempo, le garanzie necessarie a controllarlo?
Torniamo, allora, a quel dirigente e a quel concorso. Il problema non è, soltanto, stabilire se quella decisione integri o meno un reato. Se eliminiamo un presidio penale, il problema dell’abuso del potere non scompare. Cambia luogo. Può ricadere sulla responsabilità amministrativa, sui controlli interni, sulla trasparenza, sulle regole sui conflitti d’interesse e, alla fine, sulla persona chiamata a decidere. Interviene un principio che non può essere sostituito: il senso del limite di chi esercita il potere. La norma sull’astensione per conflitto d’interessi resta, formalmente, in vigore — ma la sua violazione, senza più il reato a presidiarla, si affida a sanzioni più deboli e a controlli spesso solo cartacei. Samuele sa di dover restare fuori dal procedimento; la domanda è se lo farà davvero, quando la telefonata resterebbe pressoché invisibile. È qui che l’anello di Gige torna pertinente: quando il diritto arretra, ciò che resta a fare la differenza è quanto una persona sceglie di rispettare un limite che, di fatto, nessuno controlla.

Nel secondo libro della Repubblica, Glaucone racconta a Socrate la storia di Gige, un pastore che trova un anello capace di renderlo invisibile. Sottratto allo sguardo degli altri, Gige può agire senza essere scoperto e arriva a uccidere il re e a conquistare il potere. È un esperimento mentale sull’eteronomia della virtù convenzionale: se nessuno potesse vederci, avremmo ancora ragione di essere giusti?
Basterebbe ruotare il castone dell’anello. Ed ecco compiersi la magia: Gige scompare allo sguardo degli uomini e, con esso, al loro giudizio. Da quel momento, ogni potere diventa possibile. Ma è proprio nell’ombra, quando nessuno può vedere, che si rivela il limite che ciascuno è disposto a darsi.
L’esempio di Gige diviene così una trasfigurazione contemporanea: non serve diventare invisibili per violare la giustizia. Basta possedere un potere che gli altri non vedono e che non possono controllare.
Pittaco di Mitilene, uno dei Sette Sapienti della Grecia antica, legislatore e uomo politico della città, sosteneva che chi stabilisce la legge deve essere il primo a rispettarla. Chi esercita il potere, dunque, non è al di sopra della legge, ma è il primo a esserne vincolato.
Il primo limite è interiore, ma una democrazia non può affidare la legalità alla sola coscienza di chi esercita il potere. Servono norme, controlli, trasparenza e responsabilità. Nessun sistema di regole, però, può eliminare il momento in cui una persona decide se rispettare il limite, aggirarlo o usarlo nel proprio interesse.
La vera prova non è quella che domani sosterrà Pietro. È quella che Samuele sostiene oggi davanti alla propria possibilità di abusare del potere.
La domanda di Glaucone, dopo più di duemila anni, rimane allora sorprendentemente attuale: quando nessuno ci guarda, chi siamo davvero? E tu, ruoteresti quel castone?
Stefania Coluccia
Fonti consultate e aggiornate al 14 agosto 2026
Fonti normative e giurisprudenziali
- Legge 9 agosto 2024, n. 114.
- Corte costituzionale, sentenza n. 95 del 2025.
- Corte costituzionale, ordinanza n. 117 del 2026.
- Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione.
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), Mérida, 31 ottobre 2003.
Riferimenti filosofici
- Platone, La Repubblica, libro II.
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