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L’INSUFFICIENZA DEL PARADIGMA ‘MONOFASICO’ NELLA VALUTAZIONE DELL’IMPUTABILITA’ – Profili Metodologici e Garanzie Procedurali nella Perizia Psichiatrica

L’accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto di un individuo costituisce una delle indagini più complesse della psicologia giuridica e della psichiatria forense, richiedendo una metodologia rigorosa che mal si concilia con la prassi, purtroppo molto spesso osservata, del singolo incontro peritale.

Come messo in evidenza dalla letteratura scientifica di settore, a partire dalle formulazioni classiche e sempre rinnovate dei trattati di psicopatologia forense (Fornari U. “Trattato di psichiatria forense”, 2024), la diagnosi clinico-giuridica non può esaurirsi in uno “scatto fotografico” estemporaneo, ma esige un preciso approccio multi-assiale, longitudinale e integrato.

Un unico colloquio clinico, per quanto approfondito, si rivela intrinsecamente insufficiente per ricostruire la complicata e complessa interazione tra lo stato mentale dell’individuo e la dinamica del reato, impedendo la necessaria e fondamentale somministrazione di reattivi psicodiagnostici e neuropsicologici standardizzati, strumentali alla validazione dei dati e all’esclusione di dinamiche di simulazione o dissimulazione e, non da ultimo, precludendo l’osservazione clinica ripetuta nel tempo per valutare la costanza e la gravità del quadro psicopatologico.

Sotto il profilo strettamente procedurale, ulteriormente, la chiusura unilaterale e repentina delle operazioni peritali dopo una sola seduta comprime illegittimamente il principio del contraddittorio sancito dall’art. 230 c.p.p., privando i Consulenti Tecnici di Parte (CC. TT. PP.) del diritto fondamentale di interloquire, proporre indagini suppletive o sollecitare approfondimenti in tempo reale.

Una perizia così strutturata si espone pertanto a severe censure di debolezza metodologica e a potenziali eccezioni di nullità, offrendo al giudicante un elaborato privo di quel necessario rigore scientifico che ne dovrebbe fondare l’utilizzabilità ai fini della decisione.

Determinato rigore, tuttavia, non può prescindere da un costante e rigoroso aggiornamento bibliografico e normativo da parte del perito, il quale ha l’obbligo deontologico e professionale di ancorare le proprie conclusioni alle più recenti revisioni della letteratura scientifica e ai vigenti assetti codicistici, pena l’irrimediabile obsolescenza dell’intero impianto valutativo.

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Alessia Micoli

Data:

23 Giugno 2026
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